Ampliamento del numero di posti letto non dichiarato: legittima la decadenza dalla SCIA alberghiera (TAR Lazio n. 13353 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di strutture ricettive, la violazione dell’obbligo di previa SCIA per l’esercizio di un’attività alberghiera, configurata da un aumento stabile e marcato del numero di camere e posti letto rispetto a quelli dichiarati, legittima l’Amministrazione ad adottare la sanzione reale dell’immediata chiusura dell’attività, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge regionale del Lazio n. 13/2007, nonché la decadenza dai benefici della SCIA originaria. La circostanza che l’incremento della capacità ricettiva sia gestito formalmente attraverso una distinta attività di affittacamere, con contabilità e segni distintivi separati, non esclude l’illiceità della condotta quando le rilevazioni in fatto dimostrino che le camere sono di fatto a disposizione della clientela dell’unica struttura alberghiera, gestita attraverso un’unica reception. Costituisce onere dell’Amministrazione valutare, in sede di autotutela, gli effetti del provvedimento di decadenza sulle SCIA successivamente presentate per attività ricettive esercitate nel medesimo compendio immobiliare.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una struttura alberghiera in Roma, impugnava la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva disposto la sua decadenza dai benefici ottenuti con la SCIA del 5 gennaio 2024, per l’apertura di un albergo con 9 camere e 18 posti letto. L’Amministrazione, all’esito di un sopralluogo, aveva constatato un aumento stabile della capacità ricettiva: le camere effettivamente a disposizione della clientela erano 18, per un totale di 36 posti letto, con un’unica reception a servizio dell’intera struttura. La società aveva, nel frattempo, presentato una nuova SCIA per l’attività di affittacamere nel medesimo stabile, sostenendo la liceità della propria condotta in forza della separazione contabile e funzionale delle due attività.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, incentrato sulla presunta liceità dell’offerta ricettiva complessiva fornita tramite attività distinte. Dalle risultanze dei sopralluoghi, il Collegio ha rilevato che le camere non contemplate nella SCIA alberghiera erano di fatto a disposizione della clientela della struttura ricettiva, come emergeva dal planning che indicava una capacità ricettiva non di 8, bensì di 27 posti letto; tutte le prenotazioni erano gestite dall’unica reception. La difformità si era mantenuta anche nei successivi controlli del 2025. Il TAR ha quindi escluso che la separazione formale delle attività, realizzata solo successivamente, potesse valere a sanare l’abusivo ampliamento, atteso che il servizio di ricevimento deve essere fornito in via esclusiva e non può essere impegnato contemporaneamente e stabilmente in altri servizi.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La chiusura dell’attività costituisce, non già una sanzione atipica e sproporzionata, ma l’effetto giuridico tipico previsto per l’esercizio di un’attività ricettiva in violazione dell’obbligo di SCIA di cui all’art. 26 della legge regionale n. 13/2007. L’art. 31, comma 1, della medesima legge prevede, per tale violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e l’immediata chiusura dell’attività. Nel caso di specie, l’incremento dei posti letto (da 18 a 36, o comunque da 8 a 27 secondo le risultanze del sopralluogo) era talmente marcato da far assumere alla struttura una natura irriducibile a quella oggetto della SCIA, configurando una nuova struttura alberghiera esercitata senza titolo. La fattispecie riguardava esclusivamente la decadenza dalla SCIA del 2024, ferma restando la valutazione dell’Amministrazione sugli effetti della sentenza sulle SCIA successive relative all’attività di affittacamere.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato infondato: il provvedimento gravato non si fondava sul sopralluogo del 17 giugno 2025, non menzionato nella comunicazione di avvio del procedimento, ma su quello precedente del 17 maggio 2024, trasfuso nel relativo verbale di violazione e regolarmente citato nella comunicazione medesima. Il riferimento ai sopralluoghi successivi aveva solo la funzione di constatare la permanenza dell’abusivo ampliamento. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità in fatto della questione.
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Nota della Redazione
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