Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1498 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta docente va eseguito dall’Amministrazione, che non può sottrarsi allegando l’avvenuta corresponsione se questa non è dimostrata in giudizio. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza n. 522/2024 del 24 giugno 2024, l’accertamento del diritto alla Carta docente per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione. La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, risultava eseguita solo per le spese di giudizio, attribuite al procuratore antistatario.

La ricorrente adiva quindi il TAR Toscana con ricorso per ottemperanza, chiedendo le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente notificato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, rilevando che non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. L’Amministrazione, non costituendosi, non ha offerto alcuna prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, con la conseguenza che l’ottemperanza deve ritenersi non ancora conclusa.

Il TAR esclude inoltre l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione delle somme. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.

Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza, e assegna il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Per il caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, con ulteriore termine di 60 giorni, potendo questi avvalersi del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato giustifica la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *