Illegittimo il nuovo provvedimento di disposizione per inottemperanza al precedente (TAR Marche n. 858 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di disposizione di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 è un provvedimento amministrativo definitivo, immediatamente esecutivo e lesivo, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Il potere di disposizione ha carattere residuale ed è esercitabile solo in presenza di irregolarità non già soggette a sanzioni penali o amministrative. La mancata ottemperanza alla disposizione legittima esclusivamente l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’art. 14 cit., non già l’adozione di un nuovo provvedimento dispositivo sul medesimo oggetto. È viziato da eccesso di potere il provvedimento con cui l’Ispettorato del lavoro, anziché sanzionare l’inottemperanza, reitera la disposizione e dichiara la nullità di accordi sindacali, invadendo la competenza riservata all’autorità giudiziaria.
Il Fatto
A seguito di un accesso ispettivo, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro notificava alla società un verbale di disposizione con cui prescriveva di reintegrare il contatore delle ferie dei dipendenti. La società, non impugnando il provvedimento, vi ottemperava tramite verbali di conciliazione individuale plurima stipulati in sede sindacale. Ritenendo tale ottemperanza non corretta, l’Ispettorato effettuava un nuovo accesso e adottava un secondo provvedimento di disposizione, con cui reiterava la prescrizione e dichiarava la nullità degli accordi sindacali, irrogando altresì la sanzione per l’asserita inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2778 del 2024, qualifica il provvedimento di disposizione come atto amministrativo definitivo e immediatamente lesivo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo. Da tale natura discende l’ammissibilità del ricorso avverso l’atto dispositivo, a prescindere dalla successiva eventuale sanzione.
Nel merito, il Collegio ritiene fondate le censure della società. L’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 delimita il potere dispositivo alle irregolarità non già soggette a sanzioni, mentre il comma 3 della stessa norma prevede che la mancata ottemperanza alla disposizione comporti l’applicazione della sanzione amministrativa. Il sistema descritto delinea una sequenza procedimentale precisa: accertamento, disposizione e, solo in caso di inottemperanza, sanzione.
Nel caso di specie, l’Ispettorato aveva invece reagito all’asserita inottemperanza alla prima disposizione adottando un nuovo provvedimento dispositivo sul medesimo oggetto, dichiarando altresì la nullità degli accordi sindacali. Tale modus operandi integra un eccesso di potere, poiché l’amministrazione ha agito al di fuori del paradigma legale, esercitando un potere non previsto e invadendo la competenza dell’autorità giudiziaria in materia di nullità contrattuale.
Il TAR precisa che, una volta accertata l’inottemperanza, l’Ispettorato avrebbe potuto esclusivamente irrogare la sanzione di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 124/2004, essendo la mancata osservanza dell’ordine l’oggetto della sanzione, e non la condotta a monte. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati annullati; la somma eventualmente corrisposta a titolo di sanzione va restituita, con interessi legali dalla pronuncia, trattandosi di debito di valuta. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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