Carta docente, ottemperanza al giudicato e onere della prova (TAR Sicilia n. 2344 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a., il ricorrente deve provare il fatto costitutivo, costituito dalla decisione passata in giudicato; grava invece sull’amministrazione, secondo l’art. 2697, comma II, c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato. La mancata costituzione dell’amministrazione non esonera il giudice dall’accertare la persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato. L’obbligo di ottemperanza comprende anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e la registrazione, mentre non si estende alle spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore. In caso di inutile decorso del termine, va nominato commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza diritto a compenso, per la natura onnicomprensiva della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, con sentenza n. 3080/2025, il riconoscimento del diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore di € 1.500,00, oltre accessori.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, non veniva eseguita. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità del ricorso, accertando la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Sul piano probatorio il Tribunale ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Poiché la ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, e cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato secondo l’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a., incombeva sull’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti. La mancata costituzione del Ministero ha quindi lasciato tale onere inevaso.
Ne è derivata l’affermazione della persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo è stato esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione.
Il Tribunale ha invece escluso le spese di precetto: l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario della medesima struttura, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua natura, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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