Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per pagamento tardivo (TAR Basilicata n. 194 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, soddisfa integralmente la pretesa creditoria azionata. L’adempimento tardivo non elide la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la cui condanna alle spese di lite resta correlata all’oggettiva tardività del pagamento, ancorché la quantificazione debba tenere conto del comportamento resipiscente. La distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario segue la regola generale di cui all’art. 93 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un credito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto una sentenza favorevole del Tribunale di Potenza. Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Nelle more del giudizio, dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero provvedeva al pagamento della somma dovuta, soddisfacendo integralmente la pretesa creditoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso della camera di consiglio, il procuratore di parte ricorrente aveva rappresentato la circostanza — già evidenziata dalla difesa erariale — dell’avvenuto pagamento successivo alla proposizione del ricorso. Tale adempimento integrale ha determinato il venire meno dell’interesse alla decisione, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha affermato il principio della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ancorando la condanna alla circostanza oggettiva che il pagamento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. La tardività dell’adempimento ha quindi costituito il presupposto per l’accollo delle spese in capo al Ministero, nonostante l’esito non deflagrante del processo.
Nella quantificazione, il giudice ha comunque valorizzato il comportamento resipiscente dell’Amministrazione, riducendo la condanna al 70% del dovuto, liquidato forfetariamente in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La somma è stata distratta in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, secondo il meccanismo della distrazione previsto dall’ordinamento processuale. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva nei confronti dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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