Legittime le linee guida regionali sulle guide turistiche, competenza di dettaglio (TAR Calabria n. 1109 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta allo Stato individuare i profili professionali e i requisiti di accesso alla professione di guida turistica; alla Regione resta riservata la disciplina di dettaglio degli aspetti collegati alla realtà territoriale. Non eccede pertanto la competenza regionale la linea di indirizzo che, senza istituire nuovi albi né introdurre requisiti ulteriori rispetto alla legge statale, subordini l’avvio dell’attività alla presentazione della S.C.I.A. e richieda adempimenti informativi (tariffe, polizza assicurativa facoltativa, rinnovo annuale del tesserino) volti a trasparenza e controllo. Il ricorso al silenzio-assenso, in luogo della S.C.I.A., comprimerebbe maggiormente la posizione del privato, aggravando la disciplina dell’attività. Gli atti a contenuto generale sono esonerati dall’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
Un’associazione di guide turistiche e due professionisti impugnano il decreto dirigenziale con cui la Regione Calabria ha approvato le linee di indirizzo per le professioni turistiche. La doglianza investe le parti in cui l’esercizio dell’attività viene subordinato alla presentazione della S.C.I.A., alla dichiarazione delle tariffe, alla produzione del contratto di polizza assicurativa di responsabilità civile e della relativa quietanza, nonché all’obbligo di rinnovo annuale del tesserino.
La Regione eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza. Nella fase cautelare l’istanza di sospensione viene rigettata con ordinanza non appellata. La causa giunge alla decisione all’esito dell’udienza di smaltimento, con passaggio in decisione senza discussione da remoto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità. Benché l’atto si qualifichi come generale, esso contiene disposizioni immediatamente applicative e lesive, segnatamente quella che fa cessare la validità dei tesserini rilasciati in precedenza decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore delle linee di indirizzo. Sussiste dunque l’interesse a ricorrere.
Nel merito il ricorso è rigettato. Quanto al primo motivo, non sussiste la dedotta incompetenza assoluta della Regione. Da un lato, alle Regioni non è preclusa la disciplina di dettaglio degli aspetti collegati alla realtà locale; dall’altro, la Regione non ha istituito una nuova professione né introdotto requisiti di accesso ulteriori rispetto alla legge statale, limitandosi alle modalità procedurali per l’esercizio dell’attività da parte di soggetti già abilitati. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 271 del 2009: esula dalla competenza regionale solo l’istituzione di nuovi e diversi albi, mentre gli albi regionali con funzioni meramente ricognitive o di comunicazione restano nell’ambito delle competenze regionali.
Il secondo motivo è infondato. Non è censurabile la scelta di ricorrere alla S.C.I.A. per l’avvio dell’attività di guida turistica, annoverabile tra le attività economiche, similmente a quanto previsto da altre Regioni. Il ricorso al silenzio-assenso prospettato dai ricorrenti finirebbe per assoggettare l’attività a un atto autoritativo dell’amministrazione, con aggravio della posizione degli interessati, e risulterebbe contraddittorio rispetto all’assunto di una marcata liberalizzazione del settore.
Anche il terzo motivo è respinto. La richiesta di informazioni da parte dell’amministrazione regionale — tariffe, polizza assicurativa, rinnovo annuale del tesserino — non condiziona l’avvio o l’esercizio dell’attività, immediatamente avviabile dopo la S.C.I.A., ma si inquadra nella funzione di trasparenza e controllo del regolare esercizio dell’attività, anche a tutela della collettività, senza eccedere le attribuzioni regionali.
Il quarto motivo è infine infondato. Le linee guida, in quanto atto a contenuto generale, sono esonerate dall’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Nelle premesse del decreto di approvazione si dà comunque conto dell’esigenza di contrastare l’abusivismo e di assicurare l’ordinato accesso al mercato del lavoro. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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