Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e penalità di mora (TAR Sicilia n. 2382 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso è ammissibile e fondato quando il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’ente pubblico, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di integrale esecuzione del giudicato nei modi e nei limiti risultanti dal titolo, assegna un termine per l’adempimento spontaneo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’ente non rappresenta ragioni ostative, non risultando configurabile un effetto manifestamente iniquo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 627/2024 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Con quel titolo il giudice del lavoro aveva riconosciuto il loro diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione delle relative somme mediante la Carta stessa, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, i ricorrenti hanno domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese del giudizio. L’ente si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione, che non vi ha dato esecuzione. È decorso, inoltre, il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato ammissibile e fondato. Il Tribunale ha accertato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato nei modi e nei limiti risultanti dal titolo. L’obbligo conformativo concerne l’attribuzione del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro, oltre agli interessi legali espressamente previsti. Il Collegio ha precisato che il giudicato non riconosce accessori ulteriori, né la rivalutazione monetaria, con ciò delimitando l’ambito dell’esecuzione.
All’Amministrazione è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per provvedere spontaneamente. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata e senza ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Tribunale ha poi accolto la domanda di fissazione della penalità di mora, applicando l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. L’applicazione non determina un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano particolare complessità e l’ente debitore, pur costituitosi, non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia e fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione, tenuto conto della serialità del contenzioso in materia di Carta del docente, della limitata complessità delle questioni e dell’attività difensiva contenuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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