Cessazione materia del contendere per ordinanza sindacale modificata in autotutela (TAR Abruzzo n. 277 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando il provvedimento impugnato sia stato ritirato in autotutela, perché viene meno la lesione dell’interesse azionato. L’ampia discrezionalità del potere di ordinanza e la rilevanza dell’interesse pubblico perseguito giustificano la compensazione delle spese di lite. In caso di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, l’esito del giudizio, che evidenzia la non manifesta infondatezza della domanda, giustifica la conferma del beneficio e la liquidazione del compenso al difensore ex art. 130 d.P.R. 115/2002, nella misura ridotta del 50%.
Il Fatto
Un’associazione di tutela degli animali ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva prescritto che i cani di grande taglia, che si mostrano aggressivi, fossero dotati di museruola fuori dalle abitazioni private. Il Comune intimato, nel corso del giudizio, ha modificato il provvedimento impugnato, sopprimendo la prescrizione oggetto di censura. L’associazione ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e liquidate le spese con onere a carico dello Stato, essendo stata ammessa in via provvisoria al gratuito patrocinio.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha rilevato che l’ordine sindacale impugnato è stato ritirato in autotutela, con conseguente venir meno della lesione dell’interesse azionato: il giudizio deve pertanto essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il collegio ha nondimeno disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’ampia discrezionalità del potere di ordinanza e della rilevanza dell’interesse pubblico perseguito dal provvedimento impugnato.
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, l’esito del giudizio – che ha fatto seguito alla soppressione, da parte del Comune, dell’obbligo di museruola, ferme restando le altre misure a tutela della pubblica incolumità – evidenzia la non manifesta infondatezza della domanda. Ciò giustifica la conferma dell’ammissione al beneficio e la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ricorrente.
Ai sensi dell’art. 130 d.P.R. 115/2002, il compenso è stato ridotto del 50% e liquidato nella complessiva somma di euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, considerato che la parte resistente non si era costituita e che la fase decisoria aveva ad oggetto il mero accertamento della cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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