Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 139 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, accerta l’avvenuta formazione del giudicato e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto ammissibile e, in assenza di prova dell’esecuzione, fondato. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto, con sentenza del giudice del lavoro, l’accertamento del proprio diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 veicolato tramite la carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per le annualità in cui la somma non era stata corrisposta, oltre interessi.

Formatosi il giudicato, la creditrice ha notificato il titolo esecutivo al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Decorso inutilmente il termine di legge, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 19 settembre 2024, in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente.

La sentenza è stata inoltre notificata al Ministero presso la sede reale in data 21 marzo 2024. È quindi decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Nel merito, il ricorso è accolto. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici per i quali la corresponsione è stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale della causa; è disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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