Revocazione per falsa applicazione della carta del docente (TAR Toscana n. 140 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., l’accertamento dell’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo integra la condizione di ammissibilità del ricorso. Il giudice amministrativo, una volta verificato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La mancata esecuzione nei termini giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Un’insegnante ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 147/2024, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle somme per le annualità omesse e interessi.

Non avendo ricevuto alcun pagamento, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, notificato l’8 aprile 2025, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il giudice rileva che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 19 settembre 2024, in epoca anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente il 6 febbraio 2025. La sentenza è stata notificata al Ministero il 21 marzo 2024.

Su queste basi risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Il ricorso è quindi ammissibile.

Nel merito la fondatezza è evidente. Dagli atti di causa non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni, la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici nei quali il beneficio è stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dalla parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato giustifica inoltre la condanna alla penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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