Diniego del permesso di costruire e modifica progettuale essenziale dopo il preavviso: non si forma il silenzio assenso (TAR Puglia n. 996 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della formazione del silenzio assenso sul permesso di costruire ex art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, è necessario che l’istanza sia completa degli elementi essenziali richiesti dalla legge, ivi inclusi gli atti d’obbligo volontariamente sottoscritti. La presentazione di nuovi elaborati progettuali che comporti una modifica essenziale dell’intervento configura una nuova istanza, con conseguente nuova decorrenza del termine procedimentale. La mancata produzione dell’atto unilaterale d’obbligo e la modifica progettuale intervenuta dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 escludono la formazione del titolo edilizio tacito e legittimano il diniego.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno ricadente in zona E2 “agricola speciale” del P.d.F. del Comune di Matino, richiedevano il permesso di costruire per la realizzazione di una casa di campagna con piscina. Dopo un’istanza integrativa, il Comune formulava una proposta favorevole con prescrizioni, richiedendo documentazione integrativa. La mancata produzione di parte della documentazione e la rinuncia alla realizzazione della viabilità di accesso, manifestata in seguito al preavviso di diniego, inducevano il Comune ad adottare una determinazione di diniego e di annullamento d’ufficio dell’eventuale silenzio assenso formatosi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando le censure relative alla dedotta formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire. Il Collegio ha richiamato i principi giurisprudenziali per cui la formazione tacita del titolo non richiede più una verifica di conformità urbanistica, ma necessita comunque di un’istanza completa degli elementi essenziali e della documentazione doverosa, inclusi gli atti d’obbligo sottoscritti.
Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano prodotto l’atto unilaterale d’obbligo edilizio, elemento essenziale per il rilascio del titolo, né avevano dimostrato la sua non indispensabilità. Inoltre, la rinuncia alla viabilità di accesso, comunicata dopo il preavviso di diniego, è stata qualificata come modifica essenziale del progetto, idonea a configurare una nuova istanza e a far decorrere un nuovo termine procedimentale ai sensi dell’art. 20 D.P.R. citato.
Alla data del diniego formale, pertanto, il termine per la formazione del silenzio assenso non era spirato. Da ciò è derivata l’infondatezza delle censure relative all’annullamento d’ufficio, non essendosi formato alcun titolo tacito. Il TAR ha respinto anche le doglianze motivazionali, ritenendo il provvedimento adeguatamente sorretto dalle ragioni dell’iter istruttorio.
Quanto alla interpretazione dell’art. 18 delle N.T.A., il Collegio ha respinto l’assunto attoreo, privilegiando il dato letterale e la lettura sistematica. La norma, priva di riferimenti all’edilizia residenziale, consente esclusivamente interventi funzionali alla destinazione a verde dell’area, diversamente da altre zone agricole per le quali è invece ammessa l’edilizia residenziale. Le residue censure sono state ritenute generiche. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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