Revoca del permesso di lungo soggiornante e valutazione complessiva della pericolosità (TAR Toscana n. 1663 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti non può fondarsi su un automatismo conseguente all’esistenza di una condanna penale. L’amministrazione deve compiere una valutazione complessiva degli elementi rilevanti, tra cui la condanna, la situazione redditizia e contributiva, i legami familiari e la condotta del richiedente. L’esito positivo della messa alla prova, che ha comportato l’estinzione del reato, non elide di per sé la valutazione di pericolosità sociale, incidendo unicamente sulla fase esecutiva della pena divenuta definitiva. Il provvedimento è sindacabile in sede giudiziaria per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, restando nella discrezionalità dell’amministrazione la comparazione degli interessi e la conclusione circa la prevalenza della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, purché la valutazione si basi su elementi fattuali non travisati.

Il Fatto

Il Questore della provincia di -OMISSIS-, con decreto del 2022, ha respinto la richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno e ha revocato il permesso per lungo soggiornanti già rilasciato a favore del ricorrente. Il provvedimento si fonda su una sentenza di condanna a quattro anni di reclusione per il reato di cui all’art. 1 D.P.R. n. 309/90, divenuta definitiva il 3 marzo 2018, sull’assenza di redditi riferiti agli anni 2020 e 2021, su un reddito di euro 7.138,00 per il 2019 e sull’assenza di contribuzioni INPS dal 2007.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, per non avere l’amministrazione tenuto conto dei legami familiari e dell’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, nonché la carenza di istruttoria ai sensi degli artt. 3 e 97 cost. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza, rilevando che il pregiudizio lamentato era temperato dalla possibilità di avanzare una nuova istanza di permesso di soggiorno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’orientamento, condiviso dallo stesso giudice amministrativo, secondo cui la revoca del permesso per lungo soggiornanti deve essere motivata in modo ampio e puntuale, senza alcun automatismo conseguente all’esistenza di una condanna penale. Richiama in tal senso la propria giurisprudenza, da TAR Toscana, sez. II, 15 gennaio 2016 n. 57 alla più recente pronuncia 4 aprile 2025, n. 698.

Su questo sfondo, il Collegio esclude che nel caso concreto siano stati violati tali principi. A carico del ricorrente non sussiste soltanto una condanna penale a pena non lieve e per fatti che destano allarme sociale, ma anche l’assenza di redditi nel triennio 2019-2021 e l’assenza di contributi INPS dal 2007. Il provvedimento ha quindi valorizzato elementi ulteriori rispetto alla sola condanna.

Quanto ai legami familiari, l’amministrazione li ha presi in considerazione, ritenendo che non ostassero alla revoca, poiché il ricorrente avrebbe potuto ottenere un altro permesso di soggiorno per lavoro. Il Tribunale dà atto che l’Ufficio ha fornito al ricorrente la possibilità di esercitare tale diritto, con due appuntamenti presso lo sportello deputato ai quali non si è presentato senza giustificato motivo.

Sulla dedotta mancata considerazione dell’esito positivo della messa alla prova, che ha comportato l’estinzione del reato, il Collegio osserva che il provvedimento ne dà compiutamente conto, ritenendo tuttavia che tale esito non elida la valutazione di pericolosità sociale, incidendo unicamente sulla fase esecutiva della pena divenuta definitiva. Non sussiste dunque alcun automatismo ostativo, ma una valutazione complessiva all’esito della quale l’amministrazione ha concluso, non irragionevolmente, per la prevalenza dell’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il sindacato giudiziario su provvedimenti di tal genere resta circoscritto alla manifesta illogicità o al travisamento dei fatti, restando nella potestà discrezionale dell’amministrazione la comparazione degli interessi. Nel caso di specie la valutazione si basa su elementi fattuali non travisati. Il ricorso è pertanto respinto e le spese di lite sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della materia trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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