Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per ritardo della PA (TAR Calabria n. 428 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e non opposto. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora, per il suo carattere sanzionatorio, si cumula agli interessi legali ed è determinabile nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo del 13 giugno 2019, il Tribunale di Vibo Valentia ha intimato al Comune di Zungri il pagamento, in favore di una società creditrice, di una somma di denaro oltre interessi, rivalutazione e spese. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; è stato notificato nel settembre 2022.

La società creditrice, frattanto ridenominata, ha adito il TAR Calabria per l’esecuzione del titolo, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 c.p.a. e gli artt. 112 ss. c.p.a. per affermare che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’ente non ha fornito la prova, su di esso incombente, di avere dato esecuzione al provvedimento.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Sul punto richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e, di seguito, la medesima disposizione per come novellata dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015.

La penalità di mora, in assenza di iniquità o altre cause ostative, è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Per il suo carattere sanzionatorio, essa si aggiunge agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella medesima condanna.

L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta.

Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia è nominato Commissario ad acta il Segretario comunale di Spilinga, con facoltà di delega; il relativo compenso, liquidato con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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