Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 425 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbiano riconosciuto al docente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015. Ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, le amministrazioni completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La norma, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. non richiede l’apposizione della formula esecutiva. L’amministrazione non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Abruzzo l’ottemperanza di una sentenza esecutiva del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni scolastici specificati.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici territoriali, costituitisi in giudizio, non avevano dato esecuzione al giudicato nel termine previsto. La questione è quindi giunta davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., richiamando un orientamento già espresso in numerose pronunce analoghe.
Il Tribunale ha rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che ritiene tale disposizione applicabile al procedimento di ottemperanza, sia pure con gli adattamenti imposti dalla diversa natura del rito.
La norma richiama il concetto di titolo esecutivo, ma la spedizione in forma esecutiva è necessaria solo per l’esecuzione civile. L’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce infatti che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non occorre l’apposizione della formula esecutiva.
Il Collegio ha poi escluso che l’amministrazione potesse sottrarsi all’esecuzione eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. L’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale, ove competente, ovvero di trasmettere gli atti all’organo competente.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Ministero deve accreditare le somme relative alla carta docenti sulla carta elettronica della ricorrente, con gli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora, tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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