Silenzio sull’istanza di convocazione per il contratto di soggiorno (TAR Lazio n. 34 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Lo Sportello unico per l’immigrazione è tenuto a concludere con provvedimento espresso, di segno positivo o negativo, il procedimento avviato dall’istanza di convocazione dello straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando non è contemplato da una norma specifica ma si desume dai principi informatori dell’azione amministrativa o da ragioni di giustizia ed equità. Neppure la presentazione di un’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l’Amministrazione dal riscontro espresso, essendo in tal caso soltanto attenuato l’onere motivazionale. Il silenzio serbato costituisce silenzio inadempimento ai sensi dell’art. 117 del c.p.a. e impone l’accoglimento dell’azione di accertamento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia nel febbraio 2025 in forza di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Frosinone su richiesta della società datrice. Ha comunicato il proprio ingresso agli uffici competenti nel marzo 2025. Non essendo stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nell’aprile 2025 ha inoltrato allo Sportello unico per l’immigrazione una richiesta di convocazione, sollecitando la definizione della pratica ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 286/1998.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha adito il TAR con ricorso notificato nel settembre 2025, deducendo l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza e chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, che individua nello Sportello unico per l’immigrazione, istituito presso la Prefettura, il responsabile dell’intero procedimento di assunzione di lavoratori stranieri. Il ricorrente, presente in Italia a seguito del rilascio del nulla osta, avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso e aveva presentato espressa domanda in tal senso.

Ad una richiesta specifica e circostanziata, osserva il TAR, l’Amministrazione è tenuta a dare una risposta, positiva o negativa, nel rispetto del principio del clare loqui che deve caratterizzare il rapporto con i cittadini, tanto più se stranieri e in situazione di difficoltà, esposti all’espulsione in assenza di regolare titolo di soggiorno.

Il Collegio richiama l’attuale formulazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, secondo cui le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso; se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono con provvedimento in forma semplificata. Neppure l’istanza manifestamente infondata esonera dall’obbligo di riscontro.

Il TAR richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il silenzio inadempimento è ravvisabile non solo quando l’obbligo sia espressamente previsto da una norma, ma anche quando sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa o quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, richiamando TAR Puglia, Lecce, n. 1377 del 2025 e i precedenti ivi citati.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti della previa valutazione dei presupposti per il titolo richiesto. Il Tribunale ordina alla Prefettura di concludere il procedimento con provvedimento motivato espresso, positivo o negativo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non ritiene necessario nominare un commissario ad acta, confidando nell’esecuzione spontanea, salvo addivenirvi su istanza di parte in caso di inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e, stante l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio, si applica l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *