Variante urbanistica puntuale da autorizzazione impianti non ha efficacia conformativa permanente (TAR Lombardia n. 576 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La variante urbanistica conseguente all’approvazione del progetto di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997 (attuale art. 208 del d.lgs. n. 152/2006), ha natura funzionale e strumentale, essendo limitata alla localizzazione dell’impianto autorizzato. Essa è priva di efficacia conformativa permanente sulla destinazione urbanistica dell’area e non ha effetti ultrattivi per impianti diversi o per l’intera categoria delle utilizzazioni produttive. Cessata l’attività autorizzata, si riespande il potere pianificatorio del Comune, che può legittimamente conformare l’area ad altre destinazioni. Non è configurabile un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione della disciplina urbanistica più favorevole quando l’intervento sia stato assentito in relazione a uno specifico impianto e abbia natura intrinsecamente temporanea.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Pedrengo n. 46 del 27.11.2023, di adozione della variante generale al Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui conferma la classificazione quale area agricola dell’area di sua proprietà, su cui insiste un insediamento produttivo.

La società era stata autorizzata dalla Provincia di Bergamo, con determinazione n. 606/2004, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti, su terreni classificati dal previgente strumento urbanistico come zona agricola E1. La variante impugnata conferma la destinazione a “Parco Agricolo” e riconduce il fabbricato industriale tra gli edifici isolati esterni al proprio sistema di appartenenza, con la disciplina dell’art. 13.22 delle NTA del Piano delle Regole. Il Comune si costituisce eccependo inammissibilità e improcedibilità e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il TAR prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari, perché il ricorso è infondato nel merito. Il primo motivo si fonda su una non corretta interpretazione dell’effetto di variante previsto dall’art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997. Tale variante ha natura funzionale e strumentale: è limitata alla localizzazione dell’impianto autorizzato e non possiede efficacia conformativa permanente sulla destinazione urbanistica dell’area.

Il provvedimento autorizzatorio è idoneo a spiegare effetti diretti sulla pianificazione, costituendo una variante puntuale che non necessita di recepimento comunale. Esso ha però carattere puntuale, riferito esclusivamente all’impianto di cui si tratta, e non può quindi avere effetti ultrattivi per impianti diversi né per l’intera categoria delle utilizzazioni produttive.

Cessata l’attività nell’impianto autorizzato, si determina una soluzione di continuità rispetto alla variante puntuale e si riespande il potere del Comune di modellare la pianificazione e conformare l’area ad altre destinazioni. La natura strumentale della variante emerge dal punto 9 dell’autorizzazione provinciale, che prescrive il ripristino finale e il recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell’attività, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente.

La volontà pianificatoria del Comune, costantemente espressa a partire dal PGT del 2004, è quella di ottenere un ripristino agricolo dell’area. La variante impugnata si limita a ribadire tale indirizzo senza innovazioni sostanziali. Il PGT tutela l’aspettativa al mantenimento dell’impianto nei limiti assentiti, ma vieta ampliamenti e incrementi dei parametri urbanistici e prevede demolizione e ripristino del suolo agricolo dopo la cessazione dell’attività. Un titolo autorizzatorio rilasciato in deroga per specifiche finalità produttive non genera un diritto alla stabilizzazione urbanistica dell’intervento.

Quanto al secondo motivo, il TAR richiama i principi sulla discrezionalità pianificatoria, citando Cons. Stato sez. IV n. 7187 del 21.08.2024: il sindacato giurisdizionale è estrinseco e limitato a palesi profili di illogicità e irrazionalità. La scelta comunale distingue correttamente tra la situazione eccezionale e temporanea della variante puntuale e la riorganizzazione dell’uso del territorio successiva alla chiusura dell’impianto. La pianificazione non è attività ricognitiva dello stato dei luoghi, ma programmatoria e prospettica, e può proporsi di rimuovere le trasformazioni intervenute. La presenza di altri insediamenti produttivi non vincola il Comune, né sussiste un affidamento tutelabile alla conservazione della disciplina più favorevole. Il ricorso è respinto con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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