Cessazione materia del contendere per rilascio permesso in corso di giudizio (TAR Calabria n. 615 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, adotti un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata dal ricorrente. Il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, integra pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale, restando irrilevante ogni questione sul dies a quo di efficacia del nuovo titolo, che deve formare oggetto di autonoma e rituale impugnazione. In tale ipotesi le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per sopravvenuto superamento della soglia reddituale, opera con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai redditi dell’anno di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza al 3.10.2023. Avanzava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. L’Ufficio Immigrazione della Questura dichiarava l’istanza irricevibile con provvedimento del 29.04.2024, notificato il 07.05.2024.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, deducendo violazione del diritto di difesa, difetto di motivazione e vizi procedimentali. Nel corso del giudizio l’amministrazione rilasciava un nuovo titolo di soggiorno per motivi di lavoro, con validità sino al 3.10.2025. La difesa erariale rappresentava l’avvenuto accoglimento in autotutela, senza però versare il titolo al fascicolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria l’eccezione relativa al sopravvenuto soddisfacimento della pretesa. L’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
La vicenda processuale si è articolata attraverso una serie di passaggi istruttori. Dopo la prima ordinanza cautelare, il Collegio ha rilevato il mancato deposito del provvedimento richiamato dalla difesa erariale. Con successiva ordinanza ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’atto impugnato e imponendo alla Questura di definire il procedimento. Un ulteriore provvedimento istruttorio ha onerato l’amministrazione di chiarire l’attività provvedimentale successiva al 29.04.2024 e la corrispondenza tra il titolo documentato dal ricorrente e quello indicato dalla difesa erariale.
La relazione depositata ha confermato che il permesso n. I20576719 coincide con quello richiamato dalla difesa erariale e che la data di rilascio stampigliata sul retro corrisponde alla data di presentazione della richiesta di rinnovo, dalla quale decorre la validità del titolo. Il Collegio ha quindi ritenuto che l’operato dell’amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso, fosse integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.
Quanto al dies a quo di efficacia del nuovo titolo, il Tribunale ha precisato che ogni eventuale contestazione sul punto, ove sussista un interesse del ricorrente, deve essere oggetto di specifica e rituale impugnazione, restando estranea al presente giudizio.
Sul piano delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della posteriorità del rilascio del titolo rispetto alla proposizione del ricorso. Ha quindi condannato il Ministero dell’Interno alla rifusione in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore.
Infine, il Tribunale ha esaminato la posizione relativa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente aveva comunicato una variazione dei redditi per l’anno 2024, comportante il superamento della soglia di cui all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. Richiamati gli artt. 127, comma 4, e 136 d.P.R. n. 115/2002, il Collegio ha disposto la revoca dell’ammissione, con effetto decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai redditi complessivamente percepiti nel 2024.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.