Ottemperanza e soccombenza virtuale in caso di adempimento tardivo (TAR Campania n. 1391 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento tardivo dell’amministrazione, successivo alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario adottare le misure coercitive richieste dal ricorrente. Tale adempimento, tuttavia, non elide la rilevanza della condotta processuale dell’amministrazione: ai fini della regolazione delle spese di lite, trovano applicazione il principio della soccombenza virtuale, per cui può essere condannata alle spese la parte che, con il proprio inadempimento, ha reso necessario il ricorso, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente e distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro la sentenza n. 1616/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad erogarle il beneficio economico della c.d. “carta docenti” per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00.
Rimasta inadempiente l’amministrazione, la ricorrente notificava e depositava il 20.1.2026 ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo l’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva documentato l’avvenuto adempimento, attestando la corresponsione in favore della ricorrente di quattro voucher della Carta del Docente, del valore unitario di € 500,00 ciascuno, per un importo complessivo di € 2.000,00, avvenuta in data 22.4.2026.
La circostanza è stata confermata dalla stessa ricorrente, la quale ha tuttavia evidenziato che il pagamento era intervenuto successivamente alla notifica e al deposito del ricorso per ottemperanza. Sulla base di tale presupposto, ha insistito per la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese legali, invocando il principio della soccombenza virtuale.
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, attesa la pacifica avvenuta ottemperanza alla sentenza azionata nelle more del giudizio, non residuando alcuna utilità nell’adozione delle misure coercitive richieste.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha operato una distinzione: per una metà le ha dichiarate compensate, valorizzando l’avvenuto adempimento, seppur tardivo, dell’amministrazione; per la restante metà ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero al pagamento di € 300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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