Astreinte pari agli interessi legali anche per condanne pecuniarie dell’amministrazione (TAR Campania n. 4834 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta anche in caso di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, avendo funzione sanzionatoria e non risarcitoria. Essa non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. L’astreinte decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e va corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, agiva per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo pari a € 500,00 per ciascun anno.
La ricorrente chiedeva la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si costituiva opponendosi all’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come da certificazione in atti, ed era decorso il termine di 120 giorni dalla sua notifica ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’amministrazione resistente non aveva dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio ha richiamato la disposizione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellata dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, che ha aggiunto il periodo per cui, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
Il Tribunale ha quindi rivisto il precedente orientamento che escludeva l’astreinte per le condanne pecuniarie dell’amministrazione, valorizzando la precisazione legislativa: la penalità di mora, pure in presenza di condanne pecuniarie derivanti da contenzioso seriale, non può più considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa se rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento tra gli interessi del creditore e quelli del debitore pubblico. Il Collegio ha citato, in tal senso, Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, che aveva già riconosciuto la funzione sanzionatoria dell’istituto, nonché le pronunce TAR Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629 e TAR Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739.
La quantificazione della penalità è stata effettuata in misura percentuale pari al tasso legale di interesse, calcolata sulla somma oggetto della condanna, in aggiunta agli interessi legali eventualmente dovuti ad altro titolo, stante la funzione sanzionatoria. Con riferimento alla decorrenza finale, la penalità va corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all’amministrazione per adempiere. Il Collegio ha infine nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza, liquidando il relativo compenso in € 1.000,00 e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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