Carta docente non corrisposta: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1157 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione che non abbia dato esecuzione all’obbligo portato da una sentenza del giudice ordinario deve essere condannata ad eseguirlo nel termine assegnato dal giudice amministrativo. Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l’inadempimento risulti documentato e non contestato. La nomina del commissario ad acta è disposta per il caso di perdurante inerzia. Le astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorrono dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e sono commisurate agli interessi legali sulla somma dovuta. Al commissario interno all’Amministrazione debitrice non è liquidato alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 10 maggio 2024 che ha dichiarato il suo diritto ad ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione o a fornirne una equipollente.
Nonostante la notifica del titolo, effettuata nel maggio 2024, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge, è decorso infruttuosamente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione resistente non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. La difesa erariale si è limitata a depositare documentazione attestante il pagamento delle spese di lite a favore del procuratore distrattario, circostanza che non incide sull’obbligo principale.
Su queste basi, l’Amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. La scadenza di tale termine integra il presupposto per l’intervento sostitutivo.
Il Tribunale ha pertanto nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario da questi delegato. Egli provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente, ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ha giustificato la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità, tuttavia, è stata fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ai termini assegnati e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nel compenso liquidato in dispositivo.
Nota della Redazione
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