L’accesso agli atti del tecnico delegato determina la conoscenza dell’atto e la tardività del ricorso (TAR Lombardia n. 4006 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega all’accesso agli atti di un procedimento edilizio, rilasciata a un tecnico di fiducia, integra gli estremi della rappresentanza volontaria ai sensi degli artt. 1387 e segg. cod. civ. Ne deriva che la conoscenza della documentazione acquisita dal delegato spiega effetto diretto nei confronti del delegante, il quale è posto in una posizione di formale conoscenza del provvedimento e dei suoi presupposti, indipendentemente dalla materiale consegna degli atti. Tale effetto si estende agli eredi a titolo universale del delegante, che subentrano nel rapporto instaurato con il tecnico. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale proposto oltre il termine decadenziale, decorrente dal momento in cui l’accesso è stato effettivamente svolto dal delegato, è irricevibile per tardività.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile prospettante su una corte comune, impugnavano il permesso di costruire convenzionato rilasciato al controinteressato per un intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile adiacente, con trasformazione di un magazzino in unità abitativa. Nel giudizio, le parti resistenti eccepivano la tardività del ricorso, sostenendo che i ricorrenti avessero avuto piena conoscenza dell’atto sin dal momento in cui il tecnico, delegato dalla loro dante causa, aveva effettuato l’accesso agli atti.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, nel verificare la fondatezza dell’eccezione, ha accertato che la madre dei ricorrenti, loro dante causa per successione, aveva conferito delega al proprio tecnico di fiducia per l’accesso alla documentazione della pratica edilizia. Tale delega è stata qualificata come atto di rappresentanza, disciplinato dagli artt. 1387 e segg. cod. civ., i cui effetti si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.
Il Tribunale ha quindi chiarito che la conoscenza acquisita dal delegato è imputabile al delegante, a prescindere dalla circostanza che la documentazione sia stata poi materialmente trasmessa. Detta conoscenza si considera perfezionata al più tardi alla data di redazione della relazione tecnica da parte del delegato, dalla quale emergeva l’avvenuto accesso. Tale data è stata individuata nel termine ultimo per la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione.
Poiché i ricorrenti erano subentrati, in qualità di eredi, nel rapporto di delega instaurato dalla loro dante causa, l’effetto della conoscenza si è esteso anche nei loro confronti, non rilevando che il ricorso fosse stato notificato solo in data successiva. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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