Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3093 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, quando il credito sia certo, liquido ed esigibile. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato. L’inerzia non contestata dell’amministrazione legittima la condanna all’adempimento e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inosservanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza con cui è stato dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione a mettere a disposizione la somma complessiva riconosciuta.
Notificato il titolo esecutivo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la pretesa esecutiva alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza al giudicato. Il giudice ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso, la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere dal ricorrente risulta adeguatamente documentata. L’amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. A fronte dell’inadempimento allegato e non opposto, il ricorso è stato giudicato fondato e meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato per la sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre disposto che, decorso inutilmente tale termine, provveda un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo liquidato in dispositivo.
Nota della Redazione
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