Carta del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3866 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al rilascio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è fondato quando sono prodotti copia asseverata della sentenza e attestazione del passaggio in giudicato, ed è dimostrata la notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Esaurita la fase di verifica dei presupposti processuali, l’accertamento dell’inottemperanza può fondarsi sul solo assolvimento dell’onere allegativo del ricorrente, quando la parte resistente non formuli alcuna deduzione né fornisca indicazioni sull’andamento della procedura. Incontestati l’an e il quantum del credito, va ordinata l’ottemperanza nel termine di centoventi giorni e, per il caso di ulteriore inadempienza, nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, per tre anni scolastici, la carta elettronica del docente del valore di € 500,00 per ciascun anno, per un importo complessivo di € 1.500,00.

Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile e non ha dato esecuzione alla sentenza. Il ricorrente chiede pertanto che sia ordinata l’ottemperanza e che venga nominato fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta in via preliminare la regolarità del contraddittorio e dei presupposti dell’ottemperanza. È prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del passaggio in giudicato; risulta inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura di ottemperanza spontanea. Tale condotta processuale consente di ritenere incontestato l’inadempimento dell’Amministrazione.

Essendo pacifici l’an e il quantum del credito, il Collegio ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.500,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine indicato, il Collegio nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente.

Al termine delle operazioni, il Commissario trasmette alla Sezione una relazione sulle incombenze svolte: adempimento connesso ai doveri d’istituto, che non comporta la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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