Piano di progetto PNRR e assenza di vincolo espropriativo: ricorso inammissibile (TAR Lombardia n. 2218 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione, da parte della Giunta comunale, del Piano di Progetto predisposto nell’ambito della fornitura di autobus e infrastrutture di ricarica finanziata dal PNRR e dal PSNMS, finalizzata all’avvio delle procedure di affidamento per l’acquisto dei veicoli, non integra un provvedimento di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio né una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Ove il Piano si limiti a prevedere, con valore meramente programmatico, la futura realizzazione di un accesso su terreni di proprietà privata e a condizionarla a un successivo piano attuativo con il coinvolgimento degli enti locali, l’atto costituisce atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. Ne deriva il difetto di interesse e l’inammissibilità del ricorso proposto avverso tale delibera, restando impugnabile, unitamente all’atto che dichiari la conformità urbanistica, il successivo provvedimento ablatorio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni siti nel Comune di Lodi, avevano promesso in vendita i predetti immobili a una società, con termine per la stipula del definitivo fissato al 31.01.2024. All’approssimarsi della scadenza, la promissaria acquirente comunicava di non poter procedere perché, nelle more, era venuta a conoscenza della delibera con cui la Giunta comunale aveva approvato il Piano di Progetto relativo alla fornitura di autobus e infrastrutture di ricarica finanziata dal PNRR e dal PSNMS, presentato dal gestore del servizio di trasporto pubblico locale. Il Piano, al paragrafo 4.2, prevedeva la realizzazione di un nuovo accesso all’area del gestore, da collocarsi anche sui terreni dei ricorrenti. Esperita l’istanza di accesso agli atti e rimasta senza riscontro la richiesta di annullamento in autotutela, i ricorrenti impugnavano la delibera in parte qua, deducendo violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, violazione degli artt. 9 ss. d.P.R. n. 327/2001, eccesso di potere e lesione del diritto di proprietà, chiedendo altresì il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, parti necessarie dei giudizi PNRR sono le amministrazioni centrali titolari degli interventi: nella specie il solo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui richiamo nelle premesse della delibera non può estendersi al Ministero dell’Economia.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. L’interesse a ricorrere richiede, secondo la costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2526), una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità dell’eventuale annullamento. Nel caso di specie tale requisito difetta.
Dalla disamina della delibera e dei documenti emerge che oggetto dell’atto è l’approvazione del Piano di Progetto in attuazione dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, predisposto dal gestore quale soggetto attuatore in forza di apposita convenzione. Scopo perseguito è l’avvio immediato delle procedure di acquisto dei bus finanziati dal PNRR, con scadenze tassative e pena la decadenza dal contributo. La previsione, al paragrafo 4.2, della futura realizzazione di un nuovo accesso non consente di ritenere che l’amministrazione abbia apposto un vincolo preordinato all’esproprio né dichiarato la pubblica utilità dell’opera.
Il Collegio ha osservato che la strada è indicata come strumentale alle sole fasi 3) e 4) dell’intervento, successive a quella oggetto del finanziamento e delle procedure cui la delibera dà attuazione. La stessa previsione precisa che l’intervento «dovrà configurarsi all’interno di un Piano Programmatico attuativo che vedrà il coinvolgimento degli Enti Locali competenti», da cui si evince il valore meramente programmatico della localizzazione.
Deve quindi escludersi che la delibera abbia implicitamente apposto alcun vincolo espropriativo: trattasi di un mero atto endoprocedimentale che, se del caso, assumerà carattere lesivo allorché sarà adottato il provvedimento ablatorio, impugnabile unitamente all’atto di conformità urbanistica (cfr. TAR Lombardia, Milano, 16 gennaio 2024, n. 106). Il ricorso è dichiarato inammissibile; la domanda risarcitoria resta assorbita; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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