Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 151 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio, quindi ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza. Il commissario ad acta può essere nominato nell’ambito della stessa amministrazione resistente e opera senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’esecuzione va garantita anche a fronte di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario del lavoro; la sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme è titolo azionabile davanti al TAR.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosceva il diritto alla carta docente, nella misura di 500,00 euro per ciascuna annualità di servizio prestato con contratto a tempo determinato, e la condanna dell’amministrazione all’accredito di 2.000,00 euro complessivi. Il titolo è passato in giudicato e la parte ha notificato lo stesso all’amministrazione.

Decorso inutilmente il termine previsto dalla normativa sulla esecuzione delle sentenze di condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’adempimento del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e li ha ritenuti integrati. L’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione risulta agli atti del giudizio, mentre è stata fornita prova dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei termini indicati in motivazione, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. È stato assegnato all’amministrazione un termine per l’ottemperanza spontanea.

In caso di decorso infruttuoso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha chiarito che il commissario opera senza compenso, perché, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Tribunale ha richiamato la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenendola applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, ragguagliate ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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