La VAS non può riaprire lo scoping tramite il parere motivato (TAR Sicilia n. 1776 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fase di scoping di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 152/2006 definisce in modo puntuale il perimetro e il livello di dettaglio della successiva valutazione ambientale; una volta esaurita, il thema decidendum risulta cristallizzato. Il parere motivato ex art. 15 del d.lgs. n. 152/2006 è preordinato a scrutinare il Piano e il Rapporto Ambientale sul quadro istruttorio già delimitato e non può trasformarsi nello strumento per ridefinirne ex post l’oggetto. È pertanto illegittimo, per indebita regressione procedimentale e atipicità contenutistica, il parere che imponga nuovi ambiti di indagine e la complessiva rielaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale. Il contenuto del Rapporto Ambientale va inoltre commisurato al livello del piano, sicché le prescrizioni che impongono al piano attuativo studi di scala comunale violano il principio di proporzionalità e il divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area nel Comune di Terrasini, classificata in zona C3 a destinazione residenziale, a circa duecento metri dalla ZSC “Cala Rossa e Capo Rama”. Per l’area era stato presentato nel dicembre 2021 un piano di lottizzazione di undici unità abitative, conforme allo strumento urbanistico.

Avviata la verifica di assoggettabilità a VAS, la Commissione Tecnica Specialistica regionale dispose con il parere n. 427 del luglio 2023 l’assoggettamento alla VAS e alla Valutazione di Incidenza appropriata. Seguì la fase di scoping, conclusa con il parere n. 485 del luglio 2024, e la redazione del Rapporto Ambientale con le consultazioni ex art. 14 del d.lgs. n. 152/2006. Con parere n. 452 del 21 luglio 2025, recepito dal decreto assessoriale n. 230/GAB del 4 agosto 2025, la Commissione ritenne insufficiente il Rapporto e impose la rielaborazione del piano e del rapporto. La società ha impugnato tali atti, unitamente a quelli presupposti del 2023, davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della doppia impugnativa. Il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità deve essere impugnato senza attendere gli esiti della fase successiva solo se concretamente e immediatamente lesivo. Nel caso di specie il parere n. 427/2023 e il decreto n. 181/2023 si erano limitati a disporre l’assoggettamento, rinviando allo scoping la definizione del contenuto delle valutazioni. La doppia impugnativa degli atti del 2025 e dei presupposti del 2023 è dunque corretta.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La VAS si articola in fasi distinte, autonome e sequenziali. La fase di scoping definisce il perimetro della successiva valutazione; esaurita questa, la fase ex art. 15 del d.lgs. n. 152/2006 è preordinata a scrutinare il Piano e il Rapporto Ambientale sul quadro già delimitato, e non a ridefinirne l’oggetto. La Commissione, con il parere n. 452/2025, ha invece introdotto nuovi ambiti di indagine e richieste istruttorie ulteriori, imponendo la rielaborazione degli atti. Si è così esercitato in una fase successiva un potere conformativo proprio dello scoping, con indebita regressione dell’iter. Il vizio si riverbera sul decreto assessoriale, che ha recepito il parere senza autonoma ponderazione critica.

Il secondo motivo è parimenti fondato. L’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 impone che contenuto e livello di dettaglio del Rapporto Ambientale siano commisurati al livello del piano. Per un piano attuativo, che non introduce scelte strutturali, la valutazione va parametrata agli effetti dell’intervento. Non è coerente la richiesta di studi sul fabbisogno abitativo dell’intero Comune né la valutazione cumulativa di tutti i piani di lottizzazione, perché tali indagini trascendono l’ambito del piano attuativo e investono la pianificazione generale. La prossimità al sito Natura 2000 impone maggiore attenzione, ma non muta la natura del piano né legittima l’estensione a profili di scala comunale. Rileva inoltre l’incoerenza procedimentale: la stessa Commissione, in sede di scoping, aveva escluso tali approfondimenti senza motivare il successivo innalzamento della soglia valutativa.

Il terzo motivo è invece respinto. La Commissione ha condiviso e fatto proprie le osservazioni degli enti intervenuti in una valutazione complessiva, non le ha recepite acriticamente. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica non può sostituire l’apprezzamento dell’autorità competente, salvo manifesta illogicità o errore macroscopico, e la ricorrente censura l’esito e non specifici vizi tecnici. Gli atti sono annullati per i primi due motivi, con obbligo di riesercizio del potere, e le spese seguono la soccombenza della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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