Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 152 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento spontaneo. In caso di inerzia nomina commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero resistente, senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a percepire la “Carta Docente” per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo pari a 500,00 euro, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione di 1.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo era passato in giudicato e la ricorrente aveva notificato lo stesso all’amministrazione, senza ottenere il pagamento entro il termine dilatorio di legge. Da qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, dalla documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. In particolare risultano provati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni e su sollecitazione della parte interessata. Il commissario opera senza compenso, perché, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento amministrativo consolidato.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.; e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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