Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2141 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi nascenti da un giudicato che ha riconosciuto una pretesa pecuniaria e ordina l’integrale esecuzione della pronuncia, assegnando un termine per l’adempimento. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 deve ritenersi decorso quando la sentenza sia stata regolarmente notificata all’Amministrazione debitrice. L’Amministrazione che non deduca l’avvenuto pagamento né ecceziona fatti estintivi o modificativi del credito resta soccombente e va condannata anche al pagamento delle spese di lite. Per il caso di persistente inerzia il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2023/2024.
La pronuncia azionata aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 500 € mediante buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, e alle spese di lite. L’Amministrazione non aveva provveduto, così il ricorrente ha promosso il ricorso per l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio senza allegare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata reca una condanna pecuniaria dell’Amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria in data 30 giugno 2026.
Il Tribunale ha poi esaminato le formalità e i termini di legge relativi alla notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice. La notifica è stata effettuata il 9 gennaio 2025 e da tale data è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’Ente abbia adempiuto.
Sul piano dell’onere probatorio, l’Amministrazione resistente, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito del ricorrente. La pretesa è rimasta dunque incontestata.
Il Collegio ha richiamato i propri precedenti conformi (22.5.2025 n. 1116 e 25.6.2025 n. 1410), che confermano l’accoglimento del ricorso in fattispecie analoghe. Ha inoltre richiamato una precedente decisione della stessa Sezione (23.10.2025 n. 2315) in tema di nomina del commissario ad acta.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione di parte se anteriore, per il pagamento degli importi dovuti. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, chiamato ad attivarsi su istanza di parte e a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni, depositando relazione finale. Le spese di lite, liquidate in 200 € per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.