Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 2385 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione quando, decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il titolo esecutivo sia rimasto ineseguito. L’accertamento del diritto e la condanna contenuti in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato integrano un’obbligazione di risultato che l’Amministrazione deve adempiere integralmente. Alla dichiarazione di inottemperanza segue l’ordine di esecuzione, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione e l’esecuzione non presenta particolare complessità.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un anno scolastico determinato, per un valore complessivo di euro 500,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attribuzione.

Il giudice del lavoro aveva inoltre condannato l’Amministrazione alle spese di lite. Secondo il ricorrente, notificato il titolo esecutivo e decorso il termine di legge, il Ministero aveva eseguito soltanto il capo sulle spese, rimanendo inadempiuto quello sull’attribuzione della Carta. Da qui la domanda di dichiarazione di inottemperanza, ordine di esecuzione, nomina di un commissario e corresponsione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Dagli atti emerge che la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, ha accertato il diritto del ricorrente alla Carta elettronica, con condanna del Ministero all’attribuzione e agli accessori.

La sentenza è stata ritualmente notificata ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia dato integrale esecuzione al giudicato. È rimasto ineseguito, in particolare, il capo relativo all’attribuzione della Carta e ai relativi accessori.

Sussistono quindi i presupposti per dichiarare l’inottemperanza e per ordinare all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione del titolo. Il TAR ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza per dare integrale esecuzione.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale pro tempore competente presso il Dicastero, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Non ricorre nel caso concreto un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’Ente, pur costituitosi, non ha addotto ragioni ostative. La penalità è pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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