Accesso difensivo alle offerte dei concorrenti non utilmente collocati (TAR Sardegna n. 702 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo alle offerte dei concorrenti richiede la dimostrazione di un interesse concreto e attuale, strumentale alla tutela in giudizio. L’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, pur introducendo un meccanismo di ostensione anticipata e reciproca delle offerte dei primi cinque classificati, non elide la verifica della sussistenza di un interesse qualificato all’ostensione. La posizione del concorrente legittima l’accesso alle offerte di chi lo precede in graduatoria, ma non anche a quelle di chi lo segue, ove manchi la prova della necessità di tale conoscenza per articolare le proprie difese, non potendo l’istanza risolversi in un’indagine generalizzata sull’intera graduatoria.
Il Fatto
La società ricorrente, terza classificata in una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, aveva chiesto l’accesso alla documentazione amministrativa e alle offerte tecniche dei concorrenti collocatisi nei primi cinque posti. La stazione appaltante, in adesione alle richieste di oscuramento, non aveva reso disponibili gli atti. Nel corso del giudizio, l’amministrazione provvedeva all’ostensione della documentazione amministrativa dei primi cinque concorrenti e delle offerte tecniche delle prime due classificate, residuando la controversia sulle offerte delle imprese quarta e quinta classificata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la documentazione già ostesa, ravvisando la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato.
Quanto alle offerte delle concorrenti quarta e quinta classificata, il Collegio ha richiamato il quadro normativo di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, evidenziando che la comunicazione reciproca delle offerte dei primi cinque è finalizzata a evitare una fase amministrativa di accesso e a consentire l’immediata valutazione sull’opportunità di impugnare l’esito della gara.
La Corte ha precisato che tale meccanismo non esclude la verifica dei requisiti generali dell’accesso, quali l’interesse concreto, la strumentalità rispetto alla difesa in giudizio e il bilanciamento con le esigenze di riservatezza. La posizione del concorrente legittima l’istanza difensiva con riferimento alle offerte di chi lo precede, trattandosi delle posizioni da “attaccare” in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, la ricorrente, pur terza classificata, aveva già ottenuto l’accesso alle offerte delle imprese che la precedevano. Rispetto alle concorrenti quarta e quinta, non era stato allegato alcun concreto nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive. Il richiamo alla funzione di parità delle armi processuali non è stato ritenuto dirimente, richiedendosi una valutazione calata nella concreta posizione della parte istante. La domanda è stata, pertanto, dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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