Ripristino distanze tra edifici, difetto di istruttoria e difformità dal titolo paesaggistico (TAR Lombardia n. 866 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge il ripristino delle distanze tra edifici è illegittima per difetto di istruttoria quando le misure poste a fondamento del provvedimento non trovano riscontro negli elaborati richiamati e risultano contraddette dagli atti del procedimento. In materia paesaggistica, l’accertamento compiuto dall’autorità preposta alla tutela del vincolo, che confermi il mantenimento delle distanze originarie, non può essere disatteso dall’Amministrazione comunale in assenza di plausibile spiegazione, poiché l’istruttoria deve essere unitaria e coerente. Il giudicato amministrativo di annullamento di un’ordinanza presupposta si estende all’ordinanza sanzionatoria che su di essa si fonda, privandola di efficacia e determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, oggetto di un protocollo di intesa e di una convenzione urbanistica finalizzati al recupero degli edifici agricoli dismessi. Il Comune rileva dapprima interventi asseritamente difformi, adottando un ordine di demolizione che il TAR annulla integralmente con sentenza n. 1145 del 3.4.2025, passata in giudicato. Successivamente il Comune ordina il ripristino delle distanze tra gli edifici A, B ed E, reputandole modificate rispetto al progetto originario. Nello stesso contesto l’ente gestore del Parco agricolo adotta un’ordinanza di ripristino per opere eseguite in difformità dal titolo paesaggistico. La società impugna entrambi i provvedimenti e i ricorsi vengono riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso avverso l’ordinanza comunale, incentrata sul richiamo all’art. 31 del TUE. Il deficit istruttorio emerge su un punto decisivo: la tavola allegata alla convenzione non riporta alcuna distanza e le ulteriori tavole richiamate indicano misure differenti da quelle assunte a fondamento del provvedimento. Le distanze risultanti dagli elaborati, pari a 5,06 e 6,03 metri, non coincidono con i 10,11 e 12,07 metri indicati dall’Amministrazione.

Anche l’ipotesi di calcolo mediante rapporto di scala risulta priva di riscontro procedimentale e comunque incompatibile con i documenti tecnici depositati, che collocano le distanze in valori diversi. Nel sopralluogo congiunto gli stessi tecnici comunali avevano riconosciuto che le tavole dello stato di fatto non recavano le misure delle distanze. Di fronte a un quadro obiettivamente incerto, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un accertamento più rigoroso.

Assume rilievo determinante la relazione tecnica trasmessa al Parco agricolo, nonché la successiva nota dell’ente preposto alla tutela del vincolo, che ha confermato il sostanziale mantenimento dell’impronta originaria anche per le distanze tra gli immobili. Non è ipotizzabile che Comune e autorità paesaggistica facciano riferimento a distanze diverse per gli stessi edifici. Tale divergenza costituisce ulteriore manifestazione del difetto di istruttoria.

Il Collegio esclude inoltre la violazione dell’art. 32 del TUE, poiché l’art. 103 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 ne prevede la non applicazione in favore dell’art. 54 sulle variazioni essenziali, non ravvisandosi comunque il superamento della soglia di 0,5 metri. Quanto al rispetto delle distanze legali, trova applicazione l’art. 2-bis del TUE, che ammette la ricostruzione nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

Sul secondo ricorso, relativo all’ordinanza del Parco, il Collegio dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il provvedimento ha perso efficacia quanto alla questione delle distanze e, per il ripristino delle facciate, opera il giudicato della sentenza n. 1145 del 2025, che ha accertato il crollo per eventi metereologici e non per fatto imputabile alla società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *