Cessazione della materia del contendere per il pagamento degli oneri di ripiano dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 13804 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano della spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando il ricorrente attesti di aver adempiuto all’obbligazione pecuniaria derivante dal provvedimento impugnato, versando all’amministrazione quanto dovuto nella misura prevista dalla legge. Il pagamento integrale nelle forme e nei termini di legge determina il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo inutile il ricorso. L’amministrazione ha l’onere di depositare in giudizio la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento, condizione necessaria per la declaratoria.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 72 del 13 dicembre 2022, con cui erano stati determinati gli oneri di ripiano posti a suo carico per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2015 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in legge n. 125/2015, e successivi atti applicativi. La società impugnava altresì gli atti presupposti e consequenziali, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida.
La Regione Veneto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, la ricorrente depositava una nota con la quale chiedeva la cessazione della materia del contendere, a seguito dell’avvenuto pagamento in favore dell’amministrazione nella misura prevista dalla legge. Il Collegio ha ritenuto di poter provvedere in tal senso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, che ha introdotto una disciplina agevolata per la definizione delle controversie in materia di oneri di ripiano.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone la verifica di due condizioni: il pagamento da parte del ricorrente nelle misure previste dalla norma e il deposito, da parte dell’amministrazione regionale, della documentazione che la stessa aveva l’onere di versare in atti ai sensi della predetta disposizione. Nel caso di specie, entrambe le condizioni risultavano soddisfatte, essendo stata prodotta dall’amministrazione la documentazione richiesta.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’interesse sostanziale fatto valere dalla ricorrente era venuto meno per effetto dell’adempimento integrale dell’obbligazione pecuniaria. Il pagamento, infatti, ha eliminato la lesione attuale derivante dal provvedimento impugnato, rendendo il ricorso privo di utilità ai fini della tutela della posizione giuridica fatta valere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di compensarle integralmente, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda e l’intervenuta sopravvenienza normativa che ha consentito la definizione agevolata della controversia.
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Nota della Redazione
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