Sei scatti stipendiali al collocato a riposo a domanda su TFS (TAR Veneto n. 947 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta anche al personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, ove in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, di cui al comma 2 della medesima disposizione, non ha natura decadenziale, ma meramente procedurale, incidendo sulla sola decorrenza del pensionamento. Nei giudizi sul trattamento di fine servizio l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurato il contraddittorio. Non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 81 della Costituzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato fino al pensionamento a domanda intervenuto il 3 agosto 2021, con la qualifica di Soprintendente Capo da otto anni alla data di cessazione. Alla stessa data egli aveva compiuto 57 anni e maturato 44 anni di servizio utile a fini pensionistici, ritenendosi così in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, per il computo dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell’indennità di buona uscita.

In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio l’INPS non ha computato i sei scatti e non ha dato riscontro all’istanza di ricalcolo presentata l’8 maggio 2024, successiva alla pubblicazione di alcune pronunce del Consiglio di Stato. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del proprio diritto, deducendo l’illegittimità del silenzio-diniego per violazione della normativa invocata ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, amministrazione di appartenenza del ricorrente. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia, non potendosi esercitare alcuna pretesa patrimoniale verso l’amministrazione di appartenenza per l’erogazione del TFS.

È stata poi respinta l’eccezione di decadenza, fondata sul comma 2 dell’art. 6-bis. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma meramente procedurale: essa incide esclusivamente sulla decorrenza del pensionamento.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Le questioni sollevate sono state già oggetto di plurime pronunce del giudice amministrativo, dalle quali il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi. Il perimetro applicativo della norma e l’ambito soggettivo del beneficio costituiscono ormai un orientamento consolidato, costante nel riconoscere i sei scatti anche agli appartenenti alle Forze di polizia collocati in congedo a domanda in presenza dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva prescritti dal comma 2.

La nozione di Forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e ricomprende gli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, senza distinzione. Sono state infine respinte le questioni di costituzionalità sollevate dall’Istituto: il richiamo all’art. 81 della Costituzione è inconferente, dettando tale norma principi al legislatore in tema di bilancio, non violabili da una specifica e limitata normativa recante benefici economici; né sussiste contrasto con l’art. 3 della Costituzione, non riscontrandosi alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento.

Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto ai benefici economici e condanna dell’Ente previdenziale a rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Sulla maggiore somma spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Ente resistente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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