Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente obbligo Ministero e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 605 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Formatosi il giudicato sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’amministrazione scolastica è tenuta a darvi esecuzione mediante il pagamento della somma liquidata. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza che l’amministrazione provi l’adempimento, sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega. L’incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, che non può sottrarvisi salvo giustificato motivo; quando il commissario sia dirigente interno dell’ente inadempiente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto del docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 500,00 oltre accessori. Passata la sentenza in giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo ordinarsi all’amministrazione, anche a mezzo commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal giudice del lavoro, ed è stata ritualmente notificata ai fini esecutivi all’amministrazione intimata: dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa richiamata. Il requisito temporale risulta dunque integrato.
Nel merito dell’inadempimento, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al giudicato. Si tratta di un onere che grava sulla parte resistente: la mancata dimostrazione dell’adempimento vale a fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza protratta oltre tale termine, ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
Sulla figura del commissario, il Tribunale ha precisato che l’espletamento dell’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni di legge. Quanto al compenso, attingendosi a un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con richiamo ai precedenti TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 3246 del 2025. Il commissario dovrà comunicare immediatamente l’insediamento alla Segreteria della Sezione.
Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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