Il diniego di cittadinanza non può fondarsi su precedenti penali non riferibili al richiedente (TAR Lazio n. 10645 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana per residenza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, è illegittimo quando si fondi su precedenti penali e alias che l’interessato contesta specificamente e la documentazione versata in atti dimostra non essere a lui riferibili. A fronte di una contestazione circostanziata del richiedente, l’Amministrazione non può limitarsi a opporre apoditticamente l’insufficienza delle deduzioni difensive, ma è tenuta a svolgere ogni più approfondito accertamento istruttorio sulla riferibilità dei precedenti. L’omessa verifica configura un’istruttoria carente e viziata da eccesso di potere, con conseguente annullamento del diniego e obbligo di riesame dell’istanza entro un termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza, rilevando a suo carico pregiudizi di natura penale emersi in relazione a due alias, comprensivi di una sentenza di condanna per falsa attestazione a pubblico ufficiale e di una notizia di reato per falsità ideologica.
Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo due motivi: con il primo contestava l’insufficiente istruttoria, sostenendo l’erroneità dei dati anagrafici e la non riferibilità dei precedenti penali alla propria persona; con il secondo lamentava l’errata valutazione dei fatti e l’omesso accertamento dell’effettiva pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il provvedimento impugnato si basava esclusivamente sui precedenti penali che sarebbero emersi a carico della ricorrente.
La documentazione prodotta dalla parte risultava, tuttavia, decisiva: l’istanza presentata al Centro Elaborazione Dati della polizia criminale e il relativo riscontro attestavano che all’anagrafica della ricorrente non risultavano associati gli alias menzionati nel provvedimento impugnato.
La circostanza che la documentazione rendesse quantomeno dubbi i fondamenti istruttori imponeva all’Amministrazione un approfondimento. Il giudice ha qualificato come apodittica l’affermazione ministeriale secondo cui le osservazioni della ricorrente non contrastavano sufficientemente il contenuto del rapporto informativo della Questura, essendo stata omessa ogni più approfondita verifica della riferibilità dei precedenti.
L’assenza di tale accertamento ha integrato un’istruttoria carente, viziando il provvedimento per eccesso di potere. Il diniego è stato pertanto annullato, con obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza entro il termine di giorni 120 dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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