Annullato il limite regionale alla remunerazione dell’ecografia cutanea su più distretti (TAR Campania n. 3344 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per eccesso di potere e violazione delle indicazioni ministeriali, il provvedimento regionale che limita la remunerazione dell’ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo a un solo distretto corporeo a prescindere dal numero di distretti indagati. Il DM 22 luglio 1996 e la circolare ministeriale n. 100/SCPS/21.4075 del 1.4.1997 consentono, in presenza di una sola prescrizione riferita a più distretti, il riconoscimento della remunerazione in misura pari al numero dei distretti per i quali l’esame sia stato contemporaneamente richiesto. La limitazione regionale, non contemplata dal nomenclatore statale, lede in modo diretto il diritto di credito dei centri accreditati, ai quali è imposto di eseguire la prestazione su più distretti ricevendo il compenso di uno solo.

Il Fatto

I ricorrenti, centri accreditati con il servizio sanitario regionale che erogano prestazioni di diagnostica per immagini, hanno impugnato il Decreto Dirigenziale n. 12 del 21.1.2020 nella parte in cui ha inciso sull’erogabilità e sulla remunerazione delle prestazioni contrassegnate dai codici del nomenclatore 88.79.1, 88.90.3, 88.93 e 88.94.1. Il provvedimento aveva introdotto modalità di erogazione ulteriori rispetto a quelle fissate in sede statale, in particolare per l’ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo.

Dopo l’istruttoria, i ricorrenti hanno precisato che la materia del contendere si è ridotta alla sola prestazione contraddistinta dal codice 88.79.1, che secondo le indicazioni dirigenziali andrebbe prescritta e, dunque, remunerata una sola volta a prescindere dai distretti corporei indagati. Per il resto è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affrontato, d’ufficio, il profilo di inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse, evidenziando che il provvedimento sembrava adottato in danno dei beneficiari delle prestazioni e non degli studi medici, titolari di un interesse solo derivato. La questione è stata superata dalla prospettazione dei ricorrenti, che hanno dimostrato un pregiudizio diretto alla propria sfera patrimoniale.

Il punto decisivo è stato individuato nella descritta dinamica: la prescrizione relativa all’eco cute e sottocute non comporta alcuna limitazione per il paziente, che anzi ottiene con una sola prescrizione e un solo ticket l’esame su più distretti; i centri, invece, sono costretti a eseguire l’indagine su molteplici distretti ricevendo quale compenso solo € 28,41. Secondo il Collegio, questa prospettazione dell’interesse reca in sé anche il merito della censura.

Richiamando la circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/21.4075 del 1.4.1997, il Tribunale ha osservato che, quando la medesima prestazione ecografica viene prescritta con riferimento a più distretti corporei, è possibile riconoscerne la remunerazione in misura pari al numero dei distretti contemporaneamente prescritti. Da qui l’illogicità e l’irragionevolezza della scelta regionale di ammettere la remunerazione per un solo distretto.

Il relativo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure in parte qua. Il ricorso è stato accolto nei limiti dell’interesse delimitato, con annullamento del provvedimento e dichiarazione del sopravvenuto difetto di interesse per il residuo oggetto e per intero quanto alla ricorrente Casa di Cura. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e la delicatezza delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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