Esecuzione del giudicato sulla Carta del docente tramite commissario ad acta (TAR Molise n. 5 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro che abbia riconosciuto al docente precario il beneficio della carta elettronica del docente è azionabile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza. La notificazione in copia conforme del titolo esecutivo mediante PEC soddisfa le formalità richieste dalla novellata disciplina, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva per le sentenze del giudice ordinario. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il TAR ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale Civile di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, era stato accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, al beneficio della carta del docente, con condanna dell’Amministrazione all’accredito della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero era rimasto inadempiente.
Proposta impugnazione dalla sola ricorrente sul capo delle spese, la Corte d’Appello di Campobasso aveva riconosciuto le spese di entrambi i gradi. Formatosi il giudicato, la docente ha chiesto al TAR Molise l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello relativo alle spese, unico oggetto di appello; anche sulla sentenza d’appello si è formato il giudicato, come risulta dall’attestazione resa dalla Corte d’Appello. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Quanto alla forma del titolo esecutivo, il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. La notificazione in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione integra quindi le formalità richieste.
Nel merito, il titolo azionato — una sentenza del giudice ordinario del lavoro — rientra tra quelli azionabili con l’ottemperanza, rimedio previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La somma richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza della Corte d’Appello.
Il Collegio ordina dunque al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Nomina altresì sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà entro ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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