Carta docente, termine di 120 giorni dal titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 1972 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del ricorso di ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, e non dalla sua spedizione in forma esecutiva. Il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., è l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente, e va distinto dalla spedizione in forma esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ., che dopo le modifiche della legge Cartabia non è più necessaria. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ., iniziando il termine a decorrere dalla notifica della sentenza dotata di attestazione di conformità presso la sede del debitore. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e nomina, per l’ipotesi di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto della ricorrente all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza, munita di attestazione di conformità e notificata al Ministero, era stata portata a conoscenza dell’amministrazione il 29 luglio 2024.

La ricorrente ha lamentato che la porzione di giudicato relativa all’accredito non è stata eseguita. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La causa è stata trattata in camera di consiglio e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La questione ermeneutica centrale riguarda il dies a quo di tale termine.

Il Tribunale ha precisato che l’art. 14 d.l. n. 669/1996 si riferisce al titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Esso va tenuto distinto dalla spedizione in forma esecutiva, che ex art. 475 cod. proc. civ. costituiva requisito necessario per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.

Il Collegio ha rilevato che, dopo le modifiche della legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Di conseguenza, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ.: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ovvero della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Sul punto il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale ha accolto la domanda adottando le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al pagamento, con liquidazione determinata anche in ragione del valore contenuto della controversia e del carattere stereotipato delle attività difensive, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *