Verifica requisiti CAM post-aggiudicazione legittima anche con mezzi di prova alternativi (TAR Lazio n. 6427 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, l’obbligo di autocertificazione del possesso dei CAM (criteri ambientali minimi) in sede di offerta non esclude che la stazione appaltante possa richiedere, nella successiva fase di verifica dei requisiti, la comprova documentale anche attraverso mezzi di prova alternativi rispetto all’etichetta ambientale di tipo I (ISO 14024), quali certificazioni equivalenti o rapporti di prova di laboratori accreditati, nei casi in cui l’operatore economico non abbia potuto ottenere le certificazioni ordinarie entro i termini richiesti per cause a lui non imputabili. Le valutazioni tecnico-discrezionali del RUP in ordine all’idoneità della documentazione prodotta sono insindacabili in sede giurisdizionale salvo che ricorrano profili di erroneità, illogicità o sviamento rilevabili ictu oculi.
Il Fatto
La Regione Lazio indiceva una gara europea a procedura aperta per la fornitura di cancelleria, toner e materiali di consumo, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il lotto n. 5 veniva aggiudicato in favore della controinteressata, con il secondo classificato collocato al secondo posto. Il provvedimento di aggiudicazione era impugnato dalla società ricorrente, la quale deduceva che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver dimostrato, in sede di presentazione dell’offerta, il possesso delle certificazioni CAM richieste dalla lex specialis a pena di inammissibilità. La ricorrente contestava altresì l’insufficienza delle certificazioni prodotte successivamente dalla controinteressata in seguito a richiesta di integrazione documentale della stazione appaltante. La domanda cautelare veniva rigettata e la causa giungeva alla decisione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e procedurale di riferimento. Ha osservato che l’art. 6 del disciplinare di gara richiedeva ai concorrenti, in sede di offerta, la sola dichiarazione di conformità ai CAM in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, riservando la verifica documentale del possesso dei requisiti a una fase successiva alla proposta di aggiudicazione e precedente la stipula del contratto.
I giudici hanno quindi ritenuto legittimo il procedimento seguito dalla stazione appaltante, la quale aveva invitato la controinteressata a fornire campioni fisici e a comprovare la conformità ai CAM mediante una delle modalità indicate dal D.M. 17 ottobre 2019: etichetta ambientale di tipo I, certificazione LGA, ovvero rapporti di prova di laboratorio accreditato, precisando peraltro che l’Allegato II.8 del D.lgs. n. 36/2023 impone l’accettazione di altri mezzi di prova appropriati qualora l’operatore economico non abbia accesso ai certificati o non possa ottenerli entro i termini per cause a lui non imputabili. La documentazione prodotta dalla controinteressata, anche a seguito di successiva richiesta di integrazione, era stata giudicata dal RUP idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
Il Collegio ha richiamato il contenuto della Circolare relativa ai criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner, che espressamente ammette, in presenza di determinate condizioni, la dimostrazione della conformità attraverso certificazioni equivalenti quali “Remade in Italy” o rapporti di prova rilasciati da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle norme tecniche DIN. La Corte ha pertanto escluso la violazione dell’art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis, non potendosi ravvisare alcuna lesione dell’affidamento e della parità di trattamento tra concorrenti, poiché la verifica documentale si era correttamente svolta nella fase di comprova dei requisiti, nel rispetto del principio di autocertificazione e di successivo controllo da parte dell’amministrazione.
Quanto alle censure relative alla valutazione delle certificazioni, il TAR ha richiamato il consolidato principio per cui le valutazioni tecniche del RUP e della commissione di gara costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, insindacabile in sede giurisdizionale ove non inficiate da profili di erroneità, illogicità o sviamento, dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi alla verifica di seri indici di invalidità e non tradursi in una sostituzione dell’apprezzamento di merito dell’amministrazione. Nella specie, l’istruttoria svolta dal RUP era risultata completa e approfondita, essendosi il procedimento concluso con una valutazione positiva adeguatamente motivata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.