Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio amministrativo (TAR Abruzzo n. 342 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente all’udienza di discussione legittima la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata in considerazione di una nota di riscontro dell’amministrazione che renda inutile la pronuncia sul ricorso. In presenza di giustificati motivi, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il parere negativo contenuto nella nota prot. n. 1565 del 21 febbraio 2022, a firma della coordinatrice delle attività dell’ATI Ambiente e Sviluppo – Riserva naturale Regionale Gole di San Venanzio, avente ad oggetto le pratiche numeri 1001/2020, 1137/2020 e 1125/2021, presentate con autonome istanze allo SUAP dell’Unione Terre Peligni. La società chiedeva l’annullamento di tale parere e di ogni atto presupposto o consequenziale, con riserva di motivi aggiunti.
L’ente gestore della riserva naturale, l’associazione di protezione ambientale, l’Unione dei Comuni Terre dei Peligni e il Comune di Raiano non si costituivano in giudizio. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 aprile 2026, il difensore della società ricorrente dichiarava a verbale la sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della nota di riscontro comunicata dall’Unione di Comuni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente verificato la dichiarazione resa dalla parte ricorrente all’udienza pubblica del 17 aprile 2026, con la quale la società manifestava di non aver più interesse alla definizione del giudizio. La dichiarazione era supportata dalla nota di riscontro dell’Unione di Comuni, che aveva evidentemente determinato un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga la carenza di interesse delle parti. Tale evenienza ricorre quando la decisione non è più in grado di produrre utilità per la parte ricorrente o quando questa dichiari espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del processo.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ravvisato giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti. La compensazione trova fondamento nella peculiarità della vicenda, caratterizzata da una sopravvenienza processuale che ha reso inutile la prosecuzione del giudizio senza che fosse necessario un accertamento nel merito delle questioni prospettate dalla ricorrente.
Il dispositivo conclude con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e l’ordine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio senza incidere nel merito della controversia.
Nota della Redazione
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