Carta docenti ai precari: esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Umbria n. 213 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Accertato con sentenza del giudice del lavoro il diritto del docente precario al beneficio economico della carta del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il Ministero non può condizionare l’esecuzione all’esperimento di una nuova procedura amministrativa telematica né pretendere dal creditore un’attesa senza certezza di tempi. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non impongono al creditore di astenersi dalla tutela esecutiva. Il ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. va pertanto accolto, con assegnazione del termine e nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Due docenti hanno agito davanti al giudice del lavoro per ottenere il beneficio economico della carta del docente, destinato all’aggiornamento e alla formazione. Il Tribunale di Terni, sezione lavoro, con sentenza n. 125 del 05.03.2025, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere il bonus per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese legali.

Notificata la sentenza in forma esecutiva, decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, le ricorrenti non hanno ricevuto alcun pagamento. Hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alle astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme riconosciute dal giudicato civile. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato e la domanda esecutiva è fondata.

Sul merito delle difese dell’Amministrazione, il TAR richiama la consolidata posizione assunta in numerosi giudizi analoghi. La tesi ministeriale faceva leva sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale e su quello dell’USR Umbria, nel gennaio 2024, per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, invocando i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza.

Il Tribunale ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi prima di tutelarsi in giudizio, appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma impone al docente di esperire la procedura telematica amministrativa e di attendere senza garanzie che la sua posizione sia presa in considerazione, né dispone la sospensione dei giudizi.

In assenza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di pagamento, tali considerazioni mantengono validità e non vi sono ragioni che ostino alla completa esecuzione della sentenza. Il Collegio assegna quindi al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario delegato, con compenso di euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante.

La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non viene applicata: trattandosi di erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente, ai minimi tariffari, in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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