Conguagli SII: ammissibili solo se dovuti col metodo tariffario normalizzato (Cass. civ. Sez. 1 n. 18646 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere ai sensi dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, la cui quantificazione doveva essere approvata dagli Enti d’Ambito entro il 30 giugno 2014, ricomprendono esclusivamente le somme addebitabili all’utente in base alla disciplina tariffaria del d.m. 1° agosto 1996 (metodo tariffario normalizzato). La delibera non legittima il recupero di importi diversi da quelli esigibili nel vigore del precedente metodo, né può avere efficacia retroattiva. Restano assorbite e inammissibili le censure su questioni non decise dal giudice di merito.
Il Fatto
Il gestore del servizio idrico integrato della Regione Sardegna aveva richiesto all’utente il pagamento di una somma a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse relative agli anni dal 2005 al 2011. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di accertamento negativo dell’utente, dichiarando non dovuta la somma; il Tribunale confermava la decisione in appello.
Il giudice di secondo grado riteneva insuperabile il principio di irretroattività di cui all’art. 11 disp. prel. c.c. e disapplicava la deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR e la delibera regionale attuativa, ritenendo l’addebito non dovuto. Dichiarava assorbita l’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23858), dovendosi riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie sul rapporto individuale di utenza.
Il secondo motivo è invece accolto, conformandosi la Corte alla decisione delle Sezioni Unite n. 23858/2025. L’art. 31 della delibera 643/2013/R/IDR, nel prevedere la liquidazione dei conguagli per periodi antecedenti al trasferimento delle funzioni ad AEEGSI, non introduce una disciplina retroattiva. Essa consente solo la liquidazione “ora per allora” di importi che, in base al metodo tariffario normalizzato di cui al d.m. 1° agosto 1996, avrebbero già dovuto gravare sull’utente tramite incrementi tariffari, qualora l’Ente d’Ambito avesse tempestivamente provveduto alle relative rettifiche.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il nuovo regime tariffario non può sovrapporsi a quello previgente e che il principio unionale del full cost recovery (art. 9 direttiva 2000/60/CE) non è di immediata applicazione, né giustifica deroghe al principio di irretroattività. Il metodo normalizzato conteneva comunque meccanismi di revisione e adeguamento tariffario idonei a garantire il recupero dei costi. Spetta quindi al giudice del rinvio accertare che gli importi quantificati dall’Ente d’Ambito siano conformi ai criteri del d.m. 1° agosto 1996.
Il terzo motivo, riguardante la prescrizione, è dichiarato inammissibile: il Tribunale aveva espressamente dichiarato assorbita tale questione, e il ricorso per cassazione su questioni assorbite non è ammissibile. La sentenza impugnata è cassata con rinvio.
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Nota della Redazione
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