Ammissione al gratuito patrocinio e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Sicilia n. 2225 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse non preclude la definizione del rapporto processuale sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato e delle spese di giudizio. Il ricorrente ammesso al beneficio ha diritto alla definitiva ammissione quando la documentazione prodotta in esecuzione dell’ordine istruttorio comprovi il possesso dei requisiti reddituali e l’iscrizione del difensore nello speciale elenco. Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, desumibile dall’esito della domanda cautelare, che consente di individuare la parte che sarebbe risultata soccombente nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Palermo gli aveva fatto divieto, per un anno, di accedere ai campi di calcio e agli impianti sportivi del territorio nazionale, con estensione ai luoghi di sosta, transito e trasporto dei tifosi. Con sentenza parziale la Sezione aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Per decidere sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sulle spese, il Collegio aveva chiesto al ricorrente di documentare i requisiti reddituali per gli anni di avvio e di definizione del contenzioso e di comprovare l’iscrizione del difensore nell’elenco dei professionisti abilitati al gratuito patrocinio.

La Motivazione della Corte

La documentazione depositata dal ricorrente ha consentito di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il Collegio ha quindi disposto la definitiva ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

La richiesta di liquidazione del compenso del difensore, depositata il 16 marzo 2026, non ha invece consentito il rispetto dei termini per l’eventuale difesa o opposizione della controparte costituita. Il Collegio ha pertanto rinviato la liquidazione del compenso all’udienza camerale del 21 ottobre 2026, assegnando alla parte la piena possibilità di contraddittorio.

Sul regime delle spese il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, desunta dall’esito negativo della domanda cautelare, respinta sia in primo che in secondo grado. Su tale base il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Il Collegio ha infine disposto l’anonimizzazione delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ordinando alla Segreteria l’oscuramento, con contestuale mandato all’autorità amministrativa di eseguire la sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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