Carta docenti, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Umbria n. 207 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero dell’istruzione alla corresponsione del bonus “carta del docente” è fondato quando dagli atti non risulti l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti al creditore. L’art. 112 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine. Non può pretendersi dal creditore, in nome dei doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza, che egli attenda senza certezza di tempi gli adempimenti della procedura amministrativa prima di tutelarsi. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. può essere esclusa quando la sua applicazione risulti iniqua.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui, per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento agli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, oltre alle spese legali.
Espone di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e di non aver ancora ricevuto il bonus. Chiede quindi l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva e la condanna alle astreintes. L’amministrazione si costituisce con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti alla parte ricorrente in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato.
Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in giudizi analoghi, che ha riconosciuto la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. Quanto alla tesi difensiva dell’amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito del Ministero e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sul richiamo ai doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza, il Collegio la disattende.
La pretesa che il creditore attenda ulteriormente, e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti della procedura telematica e attenda senza certezza di tempi, né dispone la sospensione dei relativi giudizi.
In mancanza di modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto da giudicati civili, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, assegna sessanta giorni per il pagamento e nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, o un funzionario da lui delegato, per il caso di infruttuoso decorso del termine.
La penalità di mora non viene applicata: trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua. Le spese seguono la soccombenza, liquidate forfettariamente ai minimi tariffari in considerazione della serialità dei giudizi. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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