Aree di servizio autostradali: improcedibile il ricorso contro il Piano aggiornato (TAR Lazio n. 8684 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso disposizioni di un atto amministrativo già annullate da una precedente sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. amm. Nell’accertare il vizio di incompetenza dell’organo che ha emanato l’atto, il giudice deve astenersi da ogni valutazione sulla legittimità sostanziale del provvedimento, poiché le misure risultano adottate in carenza di potere. Una norma priva della sua parte operativa a seguito dell’annullamento della disposizione cui rimanda è inidonea a produrre effetti lesivi, così come una previsione meramente programmatica che riserva ampi margini di discrezionalità alla stazione appaltante non è immediatamente lesiva.

Il Fatto

Una società operante nel settore petrolifero impugnava il decreto interministeriale n. 181/2024, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, aveva aggiornato il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali, al fine di recepire la normativa sui combustibili alternativi e gli obiettivi di transizione ecologica. La ricorrente lamentava che alcune previsioni del Piano comprimessero illegittimamente l’autonomia imprenditoriale degli operatori, deducendo cinque motivi di ricorso avverso specifiche disposizioni concernenti l’accorpamento di aree profittevoli e non, la durata delle subconcessioni, i criteri di valutazione dell’offerta e la rimodulazione dei servizi. Si costituivano per resistere il Ministero, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e il Ministero dell’Ambiente, eccependo che il decreto era già stato annullato da pronunce della stessa Sezione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che l’annullamento delle disposizioni di cui agli artt. 7.5 e 8, lett. a), b), g), h) e j) del d.m. 181/2024, disposto dalla precedente sentenza della stessa Sezione, rendeva improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’esame delle censure riproposte. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. amm., le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive e che l’espunzione delle norme dall’ordinamento con efficacia ex tunc faceva venir meno l’oggetto stesso dell’impugnativa. Il Collegio ha escluso che la circostanza che la precedente pronuncia avesse riguardato solo la competenza del Ministero potesse giustificare uno scrutinio di merito, richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 27 aprile 2015 sulla priorità e l’assorbenza del vizio di incompetenza.

Quanto al quinto motivo, il TAR ha rilevato che la disposizione censurata era già stata annullata da ulteriori sentenze passate in giudicato, con conseguente improcedibilità della censura. In via di completezza, il Collegio ha precisato che il motivo era comunque fondato, essendo l’automatismo della proroga già stato ritenuto illegittimo per contrasto con i limiti inderogabili posti dalla normativa di settore a tutela della libertà imprenditoriale e dei gestori.

Per quanto riguarda l’unica disposizione non formalmente annullata (l’art. 4, comma 4), il Tribunale ne ha dichiarato l’improcedibilità, in quanto la norma richiama l’art. 7.5, ormai annullato, e risulta quindi incompleta e priva della sua necessaria parte operativa. Il TAR ha inoltre evidenziato profili di inammissibilità per difetto di immediata lesività, trattandosi di una previsione meramente programmatica che configura una semplice facoltà ( “è possibile valutare”, “il gestore stradale potrà proporre” ), senza che la ricorrente avesse allegato una concreta lesione derivante dalla sua applicazione.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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