La copianificazione esclude il vizio di imparzialità del commissario ad acta (TAR Puglia n. 469 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di formazione del piano urbanistico generale, il procedimento disciplinato dall’art. 11, comma 9, L.R. Puglia n. 20/2001 attribuisce alla conferenza di servizi, e non al solo commissario ad acta, il potere di definire congiuntamente le “modifiche necessarie” ai fini del controllo positivo di compatibilità regionale. Ne consegue l’esclusione, anche in astratto, del vizio di imparzialità del funzionario regionale nominato commissario, atteso che l’esito delle decisioni è determinato nell’ambito del principio di copianificazione. Le scelte pianificatorie di azzeramento della capacità edificatoria delle aree agricole non richiedono una motivazione puntuale, essendo sufficiente l’espresso riferimento ai criteri generali del piano, salvo che ricorrano affidamenti qualificati del privato; esse costituiscono esercizio di amplissima discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per errori di fatto, abnormità o irrazionalità manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un suolo nel Comune di Arnesano, censito al foglio 2, p.lla 291, ha impugnato il nuovo piano urbanistico generale che ha riclassificato l’area da zona agricola con capacità edificatoria a “contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”, priva di ogni edificabilità. Ha contestato la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 2020, la D.G.R. di compatibilità del 2020 e gli atti presupposti, ivi inclusi i verbali delle conferenze di copianificazione e la D.G.R. n. 2770 del 2014 di nomina del commissario. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: il vizio di imparzialità del commissario, funzionario regionale nominato a seguito dell’astensione del sindaco e della maggioranza dei consiglieri; l’eccesso di potere per travisamento e illogicità nella scelta di azzerare ogni capacità edificatoria oltre le prescrizioni regionali; la mancata specificazione delle modifiche necessarie nei verbali della conferenza di servizi ex art. 11, comma 9, L.R. n. 20/2001. Si sono costituiti il Comune di Arnesano e la Soprintendenza, mentre Regione e Provincia sono rimaste contumaci.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato l’infondatezza del primo motivo, osservando che il funzionario regionale era stato nominato commissario ad acta già nel 2014, a seguito delle dichiarazioni di incompatibilità del sindaco e della maggioranza consiliare, mentre i rilievi regionali risalgono alla D.G.R. del 2017. Il sospetto di una nomina finalizzata a un facile adeguamento alle prescrizioni regionali è stato così escluso in radice. La nomina successiva ai rilievi e precedente all’approvazione del PUG con il coinvolgimento del commissario rende, secondo il Tribunale, non configurabile il denunciato conflitto di interessi.
Sul piano sistematico, il giudice ha richiamato l’art. 11, comma 9, L.R. n. 20/2001, secondo cui la conferenza di servizi, nel rispetto del principio di copianificazione, definisce congiuntamente le modifiche necessarie al controllo positivo. Non sussiste uno scontro tra Comune e Regione: a quest’ultima spetta indicare le criticità, mentre al sindaco compete solo indire la conferenza, cui partecipano le amministrazioni individuate dalla norma. L’esito non è quindi rimesso al commissario ad acta, ma alla decisione congiunta delle amministrazioni, il che esclude anche in astratto che egli possa aver determinato da sé l’esito. Il riferimento alle “modifiche necessarie” rende evidente che non è ipotizzabile un superamento delle osservazioni regionali diverso dall’adeguamento, in coerenza con il comma 11 che parla di “determinazione di adeguamento della Conferenza”.
Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, il Collegio ha confermato il principio per cui le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale, essendo sufficiente il riferimento criteri generali del piano, salvo particolari situazioni di affidamento qualificato. Il giudice ha precisato che la generica aspettativa alla non reformatio in peius delle destinazioni del previgente strumento non è tutelata: l’azzeramento della capacità edificatoria non è condizionato dalla pregressa indicazione di destinazioni più favorevoli. Ha inoltre ritenuto che la misura contestata fosse astrattamente e concretamente idonea a ottenere il controllo positivo regionale, costituendo una modalità non irragionevole di adeguamento alle prescrizioni. Non rileva che la Regione non avesse espressamente imposto l’annullamento dell’edificabilità: le amministrazioni hanno legittimamente esercitato la discrezionalità scegliendo tale strumento per conseguire gli obiettivi generali individuati nella delibera.
Il Tribunale ha respinto il ricorso siccome infondato, assorbendo l’eccezione di inammissibilità per genericità, e ha compensato le spese di lite per ragioni equitative.
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Nota della Redazione
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