Sgombero di immobile danneggiato dal sisma e pericolo per la pubblica incolumità (TAR Abruzzo n. 179 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero di un’unità immobiliare, adottata dal Sindaco per ragioni di protezione della pubblica incolumità, non richiede necessariamente il previo accertamento tecnico dello stato di pericolo quando quest’ultimo risulti insito nella condizione attuale dell’immobile, come nel caso di unità abitativa danneggiata da evento sismico. Il riconoscimento di un contributo pubblico finalizzato ad adeguare l’intero aggregato edilizio agli standard di sicurezza costituisce elemento presuntivo dell’attuale inagibilità e della non sicura occupabilità delle unità che ne fanno parte. In sede cautelare, la domanda di sospensione dell’ordinanza di sgombero deve essere respinta quando il ricorrente non subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile, potendo usufruire nelle more di un alloggio alternativo messo a disposizione dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Comune intimava lo sgombero dell’unità immobiliare da lui occupata, sita in un aggregato edilizio danneggiato dal terremoto del 6 aprile 2009, assegnando un termine perentorio per il rilascio dell’immobile libero da persone e cose. Il provvedimento era stato preceduto da una diffida formale e risultava funzionale alla necessità del Commissario Delegato di occupare l’aggregato per dare avvio ai lavori di risanamento, il cui ritardo era ritenuto causa di oggettive condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l’ordinanza impugnata come provvedimento assunto per ragioni di protezione della pubblica incolumità, volto a ottenere la liberazione dell’abitazione e consentire l’avvio dei lavori di risanamento dell’aggregato edilizio. Ha quindi verificato la sussistenza del requisito del pericolo che giustifica l’adozione del provvedimento di sgombero, osservando che, di norma, tale stato deve essere comprovato sulla scorta di accertamenti tecnici. Nel caso in esame, tuttavia, il Collegio ha ritenuto il pericolo insito nella condizione attuale dell’immobile, in quanto danneggiato dall’evento sismico del 2009, senza necessità di ulteriori verifiche tecniche.
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha valorizzato l’avvenuto riconoscimento di un contributo pubblico per adeguare l’intero aggregato agli standard di sicurezza, circostanza che lascia presumere l’attuale mancanza delle condizioni per occuparne le unità abitative senza esporsi a pericolo. La valutazione prognostica si è pertanto basata su un dato oggettivo e documentale, idoneo a radicare la legittimità dell’ordine di sgombero.
Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha escluso la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente, rilevando che questi potrà disporre gratuitamente di un alloggio ristrutturato di proprietà del Comune nelle more della decisione. Tale disponibilità di un’alternativa abitativa ha neutralizzato il rischio di un danno conseguente all’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.