Schede valutative militari: qualifica invariata e motivazione solo per giudizi estremi (TAR Emilia-Romagna n. 655 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le schede valutative del personale militare costituiscono strumento organizzativo dell’Amministrazione per fotografare, in relazione a determinati periodi di tempo e nella prospettiva degli avanzamenti di carriera, l’efficienza dei propri dipendenti. I giudizi formulati dai superiori gerarchici sono espressione di discrezionalità tecnica che concerne capacità e attitudini proprie della vita militare e soggiacciono al sindacato del giudice amministrativo nei limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare. Un obbligo di specifica motivazione in materia di documentazione caratteristica si pone solo in caso di attribuzione di valori estremi, sia in senso positivo che negativo, non dovendo le schede contenere un elenco analitico di fatti e circostanze, ma un giudizio sintetico sul complesso della prestazione nel periodo considerato. Il peggioramento di singole aggettivazioni, a parità di qualifica finale, non integra una modifica “estrema” e non impone una motivazione analitica, essendo evenienza possibile in ragione della periodicità delle valutazioni che fotografano l’hic et nunc dell’attività del militare. Il riferimento a sanzioni disciplinari nel giudizio complessivo finale viola l’art. 694, comma 1, D.P.R. n. 90/2010 solo se contiene un riferimento diretto o indiretto a specifici procedimenti disciplinari.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna due schede valutative caratteristiche. Con la prima, relativa al periodo marzo-ottobre 2023, gli era stata attribuita la qualifica finale di “soddisfacente, nella media” con abbassamento di due aggettivazioni rispetto al documento precedente. Con la seconda, relativa al periodo ottobre 2023-aprile 2024, era stata confermata la medesima qualifica con ulteriore abbassamento di aggettivazioni nelle voci “Esemplarità” e “Senso della disciplina”.

Il militare aveva proposto ricorso gerarchico avverso la prima scheda, rimasto silenziosamente rigettato, e lamentava la mancanza di motivazione, l’erroneità delle valutazioni e la violazione dei principi di imparzialità e obiettività del compilatore, deducendo un presunto conflitto di interessi derivante da una situazione di conflittualità con il proprio comandante di stazione. Il Ministero della Difesa si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Emilia-Romagna ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di documentazione caratteristica militare, secondo cui i giudizi dei superiori gerarchici sono espressione di discrezionalità tecnica che impinge nel merito dell’azione amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto circoscritto ai vizi di legittimità e ai soli casi di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, la cui dimostrazione grava sul ricorrente, restando preclusa ogni verifica sulla correttezza sostanziale delle valutazioni.

Il Collegio ha rilevato che la qualifica finale attribuita al militare nelle schede impugnate era rimasta invariata rispetto al documento precedente, sicché non ricorreva una modifica “estrema” idonea a far sorgere l’obbligo di specifica motivazione con riferimento a fatti puntuali. Le diverse aggettivazioni nelle singole voci non risultavano incompatibili con la qualifica finale conseguita, e il peggioramento di alcune di esse — pur a parità di qualifica — costituisce evenienza fisiologica, atteso che le schede valutative fotografano l’hic et nunc dell’attività e del comportamento del militare in periodi diversi.

Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’illogicità o l’arbitrarietà delle valutazioni contestate. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 688 D.P.R. n. 90/2010 e al presunto obbligo di astensione del compilatore per conflitto di interessi, la censura è stata respinta per carenza probatoria: la mera esistenza di una situazione di conflittualità o di una richiesta di rinvio a giudizio non è sufficiente a dimostrare la fondatezza della doglianza, tanto più che il giudizio del compilatore era stato confermato dal revisore.

Infine, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 694, comma 1, D.P.R. n. 90/2010, la Corte ha accertato che il giudizio complessivo finale e i giudizi analitici non contenevano alcun riferimento diretto o indiretto a sanzioni o procedimenti disciplinari specifici. Il riferimento al comportamento sul piano disciplinare attiene unicamente al rispetto delle regole, senza implicare la menzione di provvedimenti disciplinari, con la conseguenza che la disposizione non risulta violata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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