Proroga della verificazione tecnica in materia edilizia (TAR Molise n. 298 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il tribunale amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, può disporre una verificazione tecnica e, su istanza del verificatore incaricato, concedere una proroga del termine per il deposito della relazione, qualora ricorrano giustificati motivi attestati dallo stesso ausiliario. Il provvedimento di proroga non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente il riferimento alla necessità di completare gli accertamenti affidati, e non incide sul thema decidendum, ma si limita a differire il termine processuale per l’acquisizione dell’elaborato tecnico.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava una serie di atti del Comune di Termoli e dei pareri negativi resi dalla Soprintendenza e da Rete Ferroviaria Italiana, riguardanti l’istanza di recupero del sottotetto su un immobile di sua proprietà. Il Comune aveva concluso negativamente la conferenza di servizi, fondando il diniego sui pareri ostativi espressi dagli enti coinvolti.

Nel corso del giudizio cautelare, il TAR Molise aveva disposto una verificazione tecnica, nominando il Presidente dell’Ordine professionale di riferimento o un tecnico qualificato da questi delegato, al fine di accertare i presupposti fattuali della controversia. Il verificatore incaricato, architetto, depositava quindi istanza di proroga del termine per la presentazione della propria relazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio, esaminata l’istanza del verificatore, ha ritenuto di accoglierla, concedendo un differimento di sessanta giorni rispetto al termine originariamente fissato. La decisione si fonda sulla valorizzazione della richiesta avanzata dall’ausiliario del giudice, il quale ha rappresentato l’esigenza di completare le attività di accertamento affidategli senza che ciò pregiudichi l’economia processuale.

Il provvedimento si colloca nell’ambito dei poteri istruttori del giudice amministrativo, che trovano disciplina nell’art. 63 cod. proc. amm., il quale consente al collegio di disporre, anche d’ufficio, i mezzi di prova ivi previsti, inclusa la verificazione. La proroga concessa non costituisce una deroga ai termini perentori di legge, ma una modifica del termine ordinatorio fissato dal giudice per lo svolgimento dell’attività istruttoria, rimessa alla sua discrezionalità.

L’ordinanza, pur nella sua brevità, esprime il principio per cui l’istituto della proroga, quando richiesta dal soggetto incaricato della verificazione, deve essere valutato con favore, al fine di garantire la completezza e l’accuratezza dell’accertamento, che costituisce presupposto indispensabile per la decisione della controversia nel merito. Il collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità, in applicazione della normativa sulla privacy.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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