Ottemperanza e solidarietà attiva del credito per spese di lite (TAR Campania n. 730 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il credito relativo alle spese di lite e a quelle di C.T.U. liquidate dal giudice civile in favore di più attori vittoriosi non è solidale, salvo che la solidarietà attiva risulti espressamente dalla legge o da un titolo negoziale. La solidarietà attiva tra più creditori, infatti, non si presume, nemmeno in presenza di identità della prestazione dovuta. Ne consegue che ciascun creditore può domandare il soddisfacimento del credito soltanto per la propria parte, ai sensi dell’art. 1314 c.c., e non è applicabile l’art. 97 c.p.c., che non contempla l’ipotesi di pluralità di parti vittoriose.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Ministero della Salute, in solido con la Regione Campania, era stato condannato al pagamento di somme a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, oltre accessori, e delle spese di lite e di C.T.U. La Regione aveva corrisposto la metà delle somme spettanti a ciascuno degli attori, mentre il Ministero era rimasto inadempiente.
La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato il rispetto delle formalità procedurali: la sentenza azionata è passata in giudicato, la notifica è stata eseguita e il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, è decorso. Le statuizioni del dispositivo, tuttavia, non hanno ricevuto integrale esecuzione.
Quanto all’ammontare delle singole voci, il Tribunale ha precisato che, avendo la Regione versato la metà delle somme spettanti a ciascun attore, alla ricorrente spetta la metà degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis e iure proprio e di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri della sentenza azionata.
Per le spese di lite e di C.T.U., poiché la Regione ha pagato metà di tali importi, agli attori complessivamente considerati spetta la metà residua. La ricorrente, unica ad aver agito in ottemperanza, può pretendere soltanto un quarto di tale metà, poiché il credito va ripartito pro quota tra i quattro attori del giudizio civile.
Il passaggio centrale riguarda la natura del credito. La sentenza azionata non ha sancito espressamente la solidarietà attiva tra gli attori vittoriosi quanto alle spese. Tale solidarietà, osserva il Collegio, non può essere presunta, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare dalla legge o da un titolo negoziale anteriore alla richiesta di adempimento. Non basta l’identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni.
Ne deriva l’applicabilità dell’art. 1314 c.c., che consente al creditore di domandare il soddisfacimento del credito solo per la propria parte, non essendo invocabile l’art. 97 c.p.c., che non contempla il caso di pluralità di parti vittoriose. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti illustrati, con ordine al Ministero di pagare entro novanta giorni; per il caso di persistente inadempienza il Tribunale si è riservato di nominare un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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